Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-05-2011, n. 20034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 luglio 2010, la Corte dr Appello di Reggio Calabria, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da A.D., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in due anni sei mesi di reclusione e Euro 800,00 di multa e revocava le pene accessorie inflitte; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale A. era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata ( art. 61 c.p., n. 5, art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 3 quater) di settecento euro e lesioni personali aggravate in danno dell’anziano M.G., in (OMISSIS) e condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del sicuro riconoscimento della persona offesa avvalorato dall’accertata presenza dell’imputato nell’ufficio postale allorchè M. aveva ritirato la somma di danaro.

Valutava ricorrere i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, con conseguente riduzione della pena.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria giustificativo della responsabilità penale dell’imputato per avere la stessa sentenza riconosciuto che egli effettuò operazione di deposito sul suo libretto postale due minuti dopo l’operazione effettuata dalla persona offesa, circostanza in contrasto logico con la dimostrata pianificazione della rapina, essendo stata accertata la presenza di un complice alla guida di altro veicolo al fine di agevolare la fuga dell’autore materiale, pianificazione dimostrativa di premeditazione inconciliabile con la "determinazione criminosa estemporanea" ritenuta dalla sentenza impugnata; – mancata assunzione di prova decisiva richiesta con i motivi di appello aggiunti e mancanza di motivazione sul punto, stante l’indispensabilità dell’acquisizione della video-ripresa effettuata dalla videocamera a circuito chiuso esistenti all’interno dell’ufficio postale; erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha escluso la premeditazione (ovvero pianificazione della rapina) ed ha attribuito la condotta del "complice" come una pronta azione di favoreggiamento all’amico, aiutato nel momento in cui si è trovato nella necessità di allontanarsi rapidamente dalla zona. In quanto non manifestamente illogica, tale motivazione non può essere oggetto di censura in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’ esso infondato, perchè la scelta di non avvalersi dei poteri officiosi di integrazione della prova attraverso l’acquisizione delle video riprese effettuate dalle telecamere a circuito chiuso esistenti nell’ufficio postale è stata giustificata congruamente in considerazione dell’inesistenza dei presupposti della necessità di tale integrazione, stante la sicurezza del riconoscimento effettuato e ribadito.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, posto che la sentenza impugnata ha accolto il chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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