Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-05-2011, n. 20033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 luglio 2010, la Corte d’Appello di Genova, 3A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di La Spezia appellata dall’imputato G.E. e dal Procuratore Generale, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3 quater, rideterminava la pena in quattro anni otto mesi di reclusione ed Euro 3.200 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata a norma dell’art. 61 c.p., n. 5 e di lesioni personali volontarie ai danni di B.C., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, in La Spezia il 19.8.2009. La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità per l’irrituale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 quater ed esclusa tuttavia detta aggravante al rilievo che una volta scelto il rito abbreviato non era più consentito contestarla, riteneva insussistenti i presupposti per ritenere assente o grandemente scemata la capacità di intendere e di volere dell’imputato; sussistente la volontà querelatoria in relazione al delitto di cui al capo 2).

La pena doveva essere rideterminata per effetto dell’esclusione dell’aggravante.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non avere la sentenza distinto tra querela e denuncia per avere errato circa il contenuto dell’atto stesso che non contiene la manifestazione della volontà di querelare o comunque di perseguire la punizione del colpevole;

– vizio di motivazione e travisamento dei fatti, perchè la lettura del verbale da dimostrazione dell’erroneità della percezione della Corte di appello.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La lettura del verbale del 19.8.2009 (intestato come verbale di ricezione di denuncia) rende evidente l’assenza di istanza punitiva, anche con formula implicita, essendosi la persona offesa limitata ad esporre i fatti che lo avevano visto vittima dell’aggressione.

La sentenza deve in conseguenza essere annullata in riferimento al delitto di lesioni volontarie lievi non aggravate perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela e la pena di un anno due mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa deve essere eliminata, sicchè la pena residua deve essere determinata in tre anni sei mesi di reclusione ed Euro 2.400 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela e per l’effetto elimina la pena inflitta in aumento di anni uno mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa così determinando la pena finale in anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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