Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19277 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 1406/08, depositata il 17 luglio 2008, accoglieva, in parte, l’appello proposto da M.R. nei confronti dell’INPS e del Comune di Cesarono, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 ottobre 2005, e per l’effetto dichiarava il diritto dell’appellante all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 dicembre 2007, con la condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto.

2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della M. diretta all’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ed alla condanna dell’INPS al pagamento dei ratei, oltre accessori, a decorrere dall’istanza amministrativa risalente al 21 marzo 2001. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza M.R., prospettando due motivi di ricorso.

4. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.

5. Il Comune di Cesarano non si è costituito.
Motivi della decisione

1. La sentenza della Corte d’Appello di Lecce è impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario rispetto a quest’ultima.

2. I due motivi di ricorso hanno il seguente tenore.

Il primo verte sul vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza, in ragione delle argomentazioni poste dal giudice di appello a fondamento della ritenuta mancanza del requisito sanitario alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Il secondo verte, invece, sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, in uno al vizio di motivazione, ed è accompagnato dalla formulazione del seguente quesito:

se il giudice di merito, relativamente alle domande di prestazioni assistenziali ex lege n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, quando aderisca al parere del CTU in merito allo spostamento della data di insorgenza del diritto stesso, debba valutare, relativamente all’arco temporale dalla data della domanda amministrativa sino alla data ritenuta di insorgenza, gli atti della vita quotidiana non solo intesi come atti della vita vegetativa, ma anche della vita sociale, secondo il principio di dignità della Carta costituzionale: atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, necessitando di assistenza continua, intesa sia come assistenza attiva che passiva;

se il giudice di merito, in detta ipotesi, debba accertare la impossibilità a deambulare come impossibilità a potere e sapere andare verso, come consapevolezza del proprio agire.

3. I suddetti motivi debbono essere trattiti congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Preliminarmente, secondo quanto ritenuto da questa Corte con giurisprudenza pacifica (ex multis, Cass., ordinanza n. 26092 del 2010), occorre ricordare che la L. n. 18 del 1980, art. 1, ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l’invalidità totale; b) l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Si tratta di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l’interprete non può prescindere.

Sotto il primo profilo è necessaria pertanto la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilita civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12.

Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

Ciò premesso, va ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12270 del 2004, pronunciata nel comporre il contrasto giurisprudenziale che si era creato sulla decorrenza delle prestazioni periodiche di assistenza sociale per invalidità civile, nel caso in cui il soggetto richiedente non avesse raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa, bensì nel corso del procedimento giudiziario.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la decorrenza del beneficio, anzichè coincidere con quella, di cui alla citata L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, debba corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congruente e logica in cui le risultanze della CTU, lungi da una acritica adesione, sono valutate con consapevolezza del complesso degli accertamenti eseguiti nel corso del processo, tenendo conto delle contestazioni rivolte dall’INPS alla medesima.

In particolare la Corte d’Appello ha affermato che, in ragione delle deduzioni del CTU, all’epoca della presentazione della domanda amministrativa (marzo 2001) e dell’espletamento dell’indagine compiuta nel precedente grado di giudizio (maggio 2005), la M. risultava solo inabile in quanto affetta da sclerosi ipertensiva, glaucoma operato, spondilo artrosi cervico-dorso-lombare, bronco pneumopatia ostruttiva e solo successivamente il quadro patologico si era complicato per comparsa di sofferenza cardiorespiratoria, unica affezione che pregiudicava in modo significativo la capacità di compiere in autonomia gli atti comuni.

Il CTU a sostegno di tali osservazioni, pone in luce il giudice di appello, evidenziava i dati esposti nella cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del dicembre 2007 che attestava scompenso congestizio in cardiopatia scleroipertensiva con fibrillazione atriale cronica. Il CTU concludeva, quindi, che gli effetti sinergici della patologia cardiaca e di quella respiratoria avevano determinato la necessità di continua assistenza dal dicembre 2007.

La Corte, quindi, nel condividere le risultanze della CTU, ha espressamente dedotto sulle osservazioni critiche della M., osservando che i deficit osteoarticolari, se pur gravi, erano collegati all’età e avevano determinato apprezzabili difficoltà nella deambulazione che, seppur limitata, era comunque possibile senza rischi fino al 2007, mentre la cardiopatia associata all’incremento progressivo del deficit respiratorio, che si esprimeva con dispnea, comportava la perdita di autonomia e una precarietà dell’efficienza complessiva tale da attribuire l’attribuzione della prestazione.

Non è dunque ravvisabile il vizio di motivazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico che costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del presente grado del giudizio, che è stato introdotto dalla M. dinanzi al Tribunale di Lecce il 28 febbraio 2003, seguono la soccombenza della suddetta ricorrente e sono liquidate, in favore dell’INPS, come in dispositivo.

Ed infatti, nel giudizio di legittimità la procura speciale al difensore, rilasciata dal resistente in calce o a margine della copia a lui notificata del ricorso, non abilita il difensore medesimo alla proposizione del controricorso, difettando la prova dell’anteriorità del mandato, nè quindi, al deposito di memorie, ma gli consente di costituirsi e partecipare alla discussione della causa, sicchè, nel caso di soccombenza del ricorrente, deve riconoscersi al resistente il diritto al rimborso delle spese, nonchè degli onorari per lo studio della controversia e per la discussione orale, evenienza, quest’ultima, che nel presente giudizio si è verificata.

Nulla spese per il Comune di Casarano che non si è costituito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’INPS che liquida in Euro 30,00? per esborsi, Euro 2000 per onorario, spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese per il Comune di Casarano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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