Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19275 Rivalutazione monetaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.10.04 l’INPS proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 10.4.04, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da M.R., l’Istituto era stato condannato al pagamento delle somme richieste a titolo di adeguamento del sussidio per LSU percepito nell’anno 2000, avendo la ricorrente dedotto di aver ottenuto decreto ingiuntivo non opposto dall’INPS con il quale l’Istituto era stato condannato al pagamento di un importo per il sussidio dell’anno 1999, di L. 850.000, adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 a L. 870.128.

L’INPS affermava, tra l’altro, che il giudicato esterno, costituito dal suddetto decreto ingiuntivo non opposto, non poteva coprire anche diritti di credito sorti successivamente al giudicato tra le medesime parti e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza della pretesa della lavoratrice socialmente utile chiedendone il rigetto.

La M. resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2007-3 gennaio 2008, respingeva, per buona parte, l’impugnazione dell’INPS, ritenendo che il giudicato esterno ormai formatosi non permettesse il riesame del diritto ad un sussidio base di L. 850.000, non comprensivo dell’adeguamento ISTAT, proporzionando, tuttavia, l’importo spettante al periodo inferiore all’anno (gennaio-aprile 2000), così come risultante dai prodotti cedolini di pagamento.

Avverso questa sentenza l’Istituto assicuratore proponeva ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione, ulteriormente illustrato da memoria.

La M. non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45.

Sostiene, in concreto, che l’accertamento ormai passato in giudicato per l’anno 1999 non era vincolante per l’altro anno 2000, sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi su una prima domanda non poteva invocarsi in una causa successiva quando mutava uno degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico vi era una sostanziale diversità non solo del "petitum" ma anche della "causa petendi" perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato" (Cass., S.U. primo marzo 2006, n. 4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n. 24373).

Sulla stessa linea si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, allorquando ha precisato che "l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie.

L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa" (Cass. 25 novembre 2010 n. 23918, Cass. 6 agosto 2009, n. 18041).

3. Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddicono ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto. Nè, del resto, risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in oggetto contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto.

4. Di conseguenza il giudicato derivato dal decreto emesso a favore della M. può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza indicata nel decreto stesso, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione ISTAT prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8.

In mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto dell’interessata a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

5. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame cassata, rimettendo la causa per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio, e in concreto alla Corte d’Appello di Napoli, ma in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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