Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3085 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello la Regione Lombardia, la quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto in parte il ricorso dell’appellato Consorzio del Ticino ed ha annullato un provvedimento regionale di revoca di un contributo concesso al medesimo Consorzio e di restituzione di quanto già erogato.

Rileva l’appellante Regione che la stessa ha revocato un contributo concesso al medesimo consorzio nell’ambito del programma comunitario "Interreg II", in quanto il relativo bando individuava come beneficiari i consorzi costituiti dagli enti locali, mentre il Consorzio appellato non risulta formato soltanto da enti locali.

Questi i motivi dell’appello:

Errore della sentenza appellata, in quanto il Consorzio del Ticino, annoverando al suo interno non solo enti locali, ma anche privati e Regioni, non può considerarsi un consorzio di enti locali, richiamando all’uopo giurisprudenza costituzionale ed amministrativa;

Ancora errore della sentenza appellata, in quanto anche la fonte comunitaria (comunicazione del 15 giugno 1994) annovera i beneficiari soltanto fra i consorzi di enti locali;

Ulteriore errore della sentenza appellata, in quanto il primo giudice non ha correttamente valutato l’eccezione della Regione in ordine alla mancata impugnazione del bando.

L’appellato Consorzio del Ticino presenta controricorso e memoria illustrativa, con le quali si oppone all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando di rientrare tra i beneficiari di cui al bando.

La Regione Lombardia presenta due successive memorie, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello rileva che il controricorso non risulta notificato alla stessa Regione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va preso in considerazione il motivo formulato dalla Regione, in ordine alla mancata notificazione del controricorso, ma va precisato che, al di là della irrilevanza dello stesso, in ordine alla decisione, che il medesimo presenta cumulativamente sia un controricorso che una memoria di resistenza, per cui il Collegio esamina esclusivamente quest’ultima parte della produzione dell’appellato.

Ancora preliminarmente, va altresì rilevato, che non è fondato il motivo della mancata impugnazione del bando, in quanto lo stesso, prevedendo quali beneficiari i consorzi formati da enti locali non individuava una preventiva limitazione ai consorzi composti esclusivamente da enti locali, per cui la esclusione è frutto di una interpretazione del bando, senza che potesse individuarsi all’interno di esso una clausola escludente, per cui il bando medesimo non doveva necessariamente essere impugnato, neppure come atto presupposto.

Venendo al cuore della controversia, relativa alla questione cioè se i beneficiari dovessero essere i consorzi formati "esclusivamente" da enti locali, o comunque formati da enti locali, non può prescindersi dalla finalità a cui mirava il finanziamento, poi revocato, che era quello del potenziamento del sistema infrastrutturale e dei fattori di connessione nei territori a ridosso della frontiera, attività che ricade esattamente nel progetto presentato dal Consorzio del Ticino.

Il fatto, poi, che a tale Consorzio partecipino una serie abbastanza nutrita di enti locali più la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, oltre all’ENEL (che è un soggetto, sì, privato, che opera però per la soddisfazione di preminenti interessi nazionali) non determina una modifica sostanziale del Consorzio medesimo, che resta comunque una entità composta di enti operanti per il bacino idrografico del fiume Ticino, né si individua nel bando una qualche disposizione che intenda limitare l’attribuzione del beneficio ai consorzi degli enti locali tipici del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma i beneficiari sono precisati negli enti locali e loro consorzi, intendendosi per tali quegli enti di natura pubblica che raggruppino in sé enti locali, senza una specifica esclusione per quei consorzi che, insieme con gli enti locali, abbiano al loro interno anche altre entità pubbliche o comunque concorrenti al soddisfacimento di interessi pubblici, come è nella specie.

L’appello va, pertanto, respinto.

Sussistono tuttavia, attesa soprattutto la particolarità della fattispecie e la indubbia difficoltà interpretativa del bando, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello:

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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