Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19274 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

getto.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 aprile-16 maggio 2008, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’appello proposto, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comune di Melissano, non costituitisi, e dell’INPS, da P. Giovanni e proseguita dagli eredi Po.Co. e P.D., R. e F. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva a sua volta rigettato la domanda proposta dal dante causa dei ricorrenti e diretta ad ottenere la condanna dell’Istituto a corrispondergli l’indennità di accompagnamento. La Corte d’appello riconosceva la prestazione richiesta con decorrenza giugno 2006, a fronte della domanda amministrativa presentata dal de cuius nel novembre 2002, condannando l’INPS al pagamento, in loro favore, della relativa prestazione oltre accessori.

Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Lecce, i suddetti eredi hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’INPS con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comune di Melissano non si sono costituiti.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione, i ricorrenti, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, in relazione alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, dopo aver richiamato la rado e i termini di applicabilità delle normative sopra indicate, con particolare riferimento al presupposto della indennità di accompagnamento consistente nella necessità di assistenza continua per la deambulazione e per il compimento degli atti quotidiani della vita, e non anche necessariamente nella totale inabilità, sostiene, in riferimento alle malattie denunciate ed esaminate dal consulente tecnico di ufficio, l’avvenuta maturazione del requisito sanitario per la riconosciuta prestazione già alla data della domanda amministrativa (28 novembre 2002), e censura la decisione dei giudici di merito per l’avvenuto spostamento all’1.1.2006 del diritto alla prestazione. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988 e contemporanea insufficiente ed omessa motivazione, si insiste nel sostenere che la Corte di appello, relativamente alla data di insorgenza del diritto, si sarebbe limitata a richiamare le conclusioni del CTU facendole proprie, non accertando la detta data di insorgenza rispetto alla ratio normativa.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.

La Corte territoriale, con valutazione in fatto priva di vizi logici e giuridici e quindi incensurabile in sede di legittimità, ha accertato, sulla base della c.t.u. alla quale si è riportato, che il de cuius era affetto in vita da ""BPCO e silicosi polmonare con insufficienza respiratoria globale in ossigenoterapia a lungo termine per 18 ore die; cardiopatia ischemica cronica con by pass coronarico e cardiopatia ipertensiva 3^ classe NYHA; esiti di trattamento per aneurisma dell’aorta addominale e diabete mellito tipo 2^" ed ha affermato la sussistenza del beneficio reclamato con la decorrenza riconosciuta dal CTU dell’1.1.2006, ricorrendo da tale data la necessità di ausilio di accompagnatore. La Corte territoriale ha, inoltre, tenuto a puntualizzare – e così mostrando di non recepire pedissequamente le conclusioni della relazione tecnica.- che le valutazioni e conclusioni del predetto C.T.U., risultavano corrette sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, peraltro non concordanti con quello del primo CTU, solo a causa dell’aggravamento delle patologie da questo rilevate. Ha poi soggiunto, quale ulteriore motivo a sostegno del decisum, che non erano state formulate dalla difesa della parte appellante osservazioni inerenti alla decorrenza del beneficio sul presupposto della preesistenza da anni della malattia. Deve, pertanto, ritenersi che il giudizio del perito d’ufficio, lungi dal costituire una sottovalutazione del quadro clinico, consiste piuttosto in una attenta disamina della patologie riscontrate e in un ponderato vaglio della loro incidenza sullo stato di salute in termini normativamente significativi, che ha condotto a ritenere la decorrenza dell’indennità di accompagnamento a partire dall’1.1.2006. Da quanto esposto discende che l’attuale prospettazione della parte ricorrente si pone nell’ambito del mero dissenso diagnostico con riflesso solo sulla data di decorrenza del diritto, in termini insuscettibili di costituire fondato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di questo giudizio, in favore dell’INPS, nella misura indicata in dispositivo, trovando applicazione, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, e non ricorrendo le condizioni per l’esonero.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comune di Melissano, non costituitisi.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese con riguardo al Ministero dell’economia e delle Finanze e del Comune di Melissano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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