Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20058 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 5.1.2011, con cui il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza 18.12.2010 del GIP del Tribunale di Latina che aveva applicato al C. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

1) violazione dell’art. 309 c.p.p., n. 8 e art. 148 c.p.p., posto che il Tribunale aveva omesso di verificare la rituale notifica dell’avviso ex art. 148 c.p.p. al difensore di fiducia, Avv. Roberto Acampora, nominato dal ricorrente;

2) violazione dell’art. 275 c.p.p., nn. 1 e 2, per omessa motivazione sull’applicabilità della misura degli arresti domiciliari, in considerazione dei fatti di non particolare allarme sociale e non sussistendo pericolo di fuga nè di inquinamento probatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla prima doglianza si osserva che la notifica al difensore risulta regolarmente effettuata.

La seconda censura è inammissibile in quanto il controllo di legittimità, in tema di misure cautelari personali, è limitato alla verifica di due requisiti:

a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la sussistenza di congrue argomentazioni giustificative del provvedimento coercitivo. Non spetta, invece, alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi di fatto presi in esame per l’applicazione della misura cautelare personale ed è improponibile, inoltre, ogni altra questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza e sull’apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del Tribunale del riesame o di appello (Cass. n. 3259/99′ n. 2050/96).

Nella specie sono state adeguatamente motivate le esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, avuto riguardo al fatto che l’indagato risultava inserito "in un ampio contesto criminoso" con la predisposizione di un’attività organizzativa relativa alla falsificazione di documenti.

Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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