Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20057 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio Eduardo che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 21.10.2010, con cui il GIP presso il Tribunale di Vicenza aveva applicato al B., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per due episodi di tentata estorsione e per tentata truffa aggravata.

Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per omessa verifica, da parte del Giudice, della prova sulla penale responsabilità dell’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata risulti evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129" (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);

peraltro, in tema di patteggiamento, la motivazione relativa alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., può anche essere meramente enunciativa, considerato che la richiesta di applicazione delle pena deve essere considerata quanto meno come ammissione del fatto (Cass. n. 4117/99).

Nella specie, comunque, la verifica della insussistenza di detti presupposti è stata effettuata con riferimento agli esiti delle intercettazioni telefoniche, delle indagini di P.S. e della confessione resa in udienza. Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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