Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3081Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Cavallino impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio il decreto del Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Puglia, nonché le delibere dell’Assemblea ATO LE/1 e di 13 Comuni ricompresi in detto ambito territoriale, con i quali nella Regione si era proceduto, in attuazione dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, alla trasformazione delle Autorità di gestione, istituite con i decreti commissariali nn. 297 – 310 del 30.9.2002, in Enti con personalità giuridica, e contestualmente ad approvare la convenzione istitutiva e lo statuto finalizzati a disciplinarne struttura e funzionamento. Era impugnata, altresì, la delibera della Giunta Regionale pugliese che, cessato lo stato di emergenza, aveva condiviso siffatta configurazione ed avviato il procedimento di commissariamento dei Comuni ritenuti inadempienti agli obblighi imposti dal decreto commissariale.

Con la sentenza del T.A.R. n. 4467 del 2008 i ricorsi del Comune di Cavallino venivano accolti, ed annullati i provvedimenti impugnati.

Proponeva appello contro la sentenza la Regione Puglia.

Resisteva all’impugnativa con controricorso il ricorrente in prime cure, chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Lizzanello, a sostegno dell’impugnativa.

Le posizioni delle parti venivano sviluppate attraverso successivi scritti.

In seguito interveniva una transazione tra il Commissario delegato, il Comune di Cavallino e l’Autorità per la gestione dei rifiuti nel bacino LE\1.

In dipendenza di ciò, lo stesso Comune dichiarava di rinunziare ai propri ricorsi di primo grado al T.A.R. e agli effetti della sentenza n. 4667\2008 da questo resa, con compensazione delle spese processuali, e la difesa regionale aderiva a tanto, manifestando il proprio difetto sopravvenuto di interesse alla decisione dell’appello.

La rinuncia veniva indi confermata alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, dove, sulle concordi conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Osserva la Sezione che non resta che dare atto dell’intervenuta rinuncia ai precedenti ricorsi di primo grado e agli effetti della sentenza appellata, della quale si impone quindi l’annullamento, e dichiarare la conseguente estinzione del doppio grado di giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, e 85, comma 9, del Codice del processo amministrativo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

dà atto della rinuncia ai ricorsi di primo grado;

annulla senza rinvio la sentenza appellata;

dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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