Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20028 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 16.6.2010, con cui la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 16.6.2009 del Tribunale di Casale Monferrato, riduceva a due anni, un mese e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, la pena inflitta al C. – per i reati, unificati dalla continuazione, di detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica e sei cartucce; di tentata rapina aggravata in danno di istituto bancario;

di ricettazione di detta arma e per furto di autovettura da garage interno allo stabile di un’abitazione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) mancanza, manifesta illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze del reato;

la Corte di merito aveva fondato il giudizio di equivalenza sulla gravità del fatto, omettendo di prendere in esame gli elementi indicati dalla difesa (condizioni di salute e minima capacità a delinquere dell’imputato, assenza di danno alle persone) per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti;

2) omessa indicazione dell’aumento di pena per ciascuno dei reati in continuazione, così da non consentire il controllo sul potere discrezionale esercitato dal giudice.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La prima doglianza tende a sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni discrezionali in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti dall’art. 133 c.p.. Occorre, in particolare, ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione solo nella ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. n. 15542/2001).

Nella specie la Corte territoriale ha sufficientemente motivato il diniego di detto giudizio di prevalenza con conferma del giudizio di equivalenza già espresso dal giudice di prime cure, avuto riguardo alla gravità della tentata rapina "mediante l’arma rinvenuta con un colpo in canna ed il travisamento con la parrucca". Peraltro il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’art. 133 c.p., ma può assolvere al suo obbligo motivazionale limitandosi ad indicare, anche in forma sintetica, gli elementi idonei ad adeguare la pena al fatto concreto, come è avvenuto nel caso di specie.

Priva di fondamento è pure la seconda censura, posto che la distinta applicazione dei singoli aumento di pena, per i diversi reati satelliti unificati dalla continuazione, non è prevista nè richiesta dalla legge, richiedendosi soltanto, ex art. 81 c.p., che la pena per la violazione più grave sia aumentata, per i reati minori in continuazione, fino al triplo (Cass. n. 28514/2004; n. 12540/98). Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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