Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20026 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.H., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 12.4.2010, con cui la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 21.12.07 del GUP di Livorno, rideterminava in mesi tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa la pena inflitta al L. per i reati, unificati dalla continuazione, di ricettazione, detenzione e messa in commercio di prodotti con marchio contraffatto e messa in vendita di 185 CD e 45 DVD, privi di contrassegno SIAE, nonchè per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, per non aver esibito, senza giustificato motivo, al personale della Guardia di Finanza un documento di identificazione.

Il ricorrente deduceva:

1) Erronea applicazione dell’art. 474 c.p. e mancanza, manifesta illogicità della motivazione per insussistenza del reato di cui a detta norma, stante la grossolanità della contraffazione della merce sequestrata, la cui falsificazione era riconoscibile "ictu oculi" da parte dell’acquirente, sia in ragione del tipo di cotone utilizzato che della incompletezza delle etichette; ne conseguiva il difetto della ratio sottesa al disposto dell’art. 474 c.p., diretta a tutelare l’affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione; 2) erronea applicazione dell’art. 171 ter c.p.p., lett. c) e mancanza, illogicità della motivazione, per difetto di indizi gravi, precisi e concordanti sui fatti contestati in relazione al reato previsto da detta norma, in difetto di ogni accertamento sul contenuto dei CD e dei DVD oggetto di imputazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte territoriale e decise con corretta e logica motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato, in aderenza alla giurisprudenza della S.C. in materia, che il delitto di cui all’art. 474 c.p. mira a tutelare la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi che individuano i prodotti industriali e non gli acquirenti, sicchè ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi, per la cui individuazione è sufficiente un raffronto tra i segni e non tra i prodotti; è, quindi, indifferente che il compratore, in relazione alla qualità del prodotto, del prezzo, del luogo di esposizione, sia in grado di escludere la genuinità del prodotto (Cass. n. 11240/2008; n. 13031/2000; n. 40835/04).

Quanto alla seconda doglianza non è dato riscontrare la violazione lamentata, avendo i giudici di appello evidenziato, disattendendo l’assunto difensivo, che l’accertata mancanza del bollino SIAE escludeva, di per sè, la originalità dei DVD e CD di cui all’imputazione.

Va pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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