Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 202/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea Presidente

Fulvio Rocco Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2/2009 proposto da Villaggi Club s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Migliorini e Giovanni Ruberto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, Piazzale Roma, 521;

CONTRO

il Comune di Rosolina, in persona del Sindaco p.t.;

l’Agenzia del demanio, in persona del direttore p.t.;

l’Agenzia del demanio-Filiale Veneto, in persona del direttore p.t.;

la Regione Veneto, in persona del Presidente p.t.;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, nessuno costituito in giudizio;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, e domiciliato ex lege presso la stessa, in Venezia, Palazzo Reale S. Marco;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Rosolina – settore VIII demanio turistico ricreativo, protocollo n. 21711 del 13 novembre 2008, di rettifica e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale per l’anno 2007, con riferimento alla concessione demaniale marittima n.37 del 31.8.2004; del provvedimento in pari data, protocollo n. 21715, di determinazione e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale, e richiesta di adeguamento della polizza fideiussoria relativa all’anno 2008 con riferimento alla medesima concessione demaniale.

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza ;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato in diritto:

1. La ricorrente , titolare della concessione demaniale marittima n. 37/2004 avente a oggetto l’occupazione di un’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un villaggio turistico e area spiaggia a uso pubblico, impugna con il ricorso in epigrafe i provvedimenti con cui il Comune ha rideterminato il canone, prima corrispondente a euro 78137,96, per l’anno 2007 nella somma di 163.539,55, e per l’anno 2008 nella somma di euro 167.131,99, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto concessorio come attinente a un’attività commerciale anziché ricettiva.

2. Si è costituita l’amministrazione delle finanze che ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

L’eccezione è fondata.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.

La giurisprudenza anche di recente ha avuto modo di affermare che laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e alla misura dello stesso la pubblica amministrazione sia priva di qualsiasi discrezionalità, poiché se è vero che nella determinazione dell’ammontare dei canoni l’amministrazione deve comunque fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico contabile, si tratta comunque di questione afferente diritti soggettivi, senza coinvolgere perciò profili di discrezionalità amministrativa, consistendo in realtà nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata da norma di legge, e solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero gli obblighi e ai diritti che ne derivano sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene nel caso in esame il Comune si è limitato ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296 del 2006, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio, e tale qualificazione non viene meno perché la ricorrente censura l’erroneo inquadramento della propria concessione come relativa ad attività ricettiva e non commerciale, perché l’applicazione di un parametro o di un altro non incide sulla natura del rapporto concessorio, ma rileva esclusivamente sull’importo in concreto del canone, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.

Ancora, anche seguendo i dettami recati dalla Corte costituzionale dapprima nella sentenza n.204/04 e da ultimo nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto non si apprezzano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo, come già detto, la causa esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere (Cfr. Tar Veneto, 5 febbraio 2008, n.219, Tar Lazio 16/4/2008).

Il ricorso dunque è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Tribunale, inoltre, per il principio della

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