Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 10.2.2010, con cui in riforma della sentenza 19.6.2006 del Tribunale di Rieti, sez. dist. Di Poggio Mirteto, si dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del M. per i reati contestati (truffa e reato di cui all’art. 388 c.p.), fatta eccezione per il reato di truffa di cui al capo E), con riduzione della pena inflitta, per quest’ultimo reato, ad un anno, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) violazione dell’art. 531 c.p.p. e art. 157 c.p., posto che anche il reato di cui al capo E) doveva ritenersi prescritto con riferimento alla data di consumazione del reato stesso ((OMISSIS)), relativa alla data di sottoscrizione del contratto di vendita che aveva comportato la consegna all’imputato dell’autovettura Polo ed il pagamento con tre assegni bancari postdatati, in data 20.9.2002, 30.10.2002 e 30.11.2002, assegno quest’ultimo che non era stato messo all’incasso, con la conseguenza che la data su esso apposta non valeva ad individuare il momento consumativo del reato suddetto;

2) difetto di motivazione sulla data di consumazione delle fattispecie ascritte e sulla ragioni della decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la prescrizione del reato di truffa sub E (per avere il M. assicurato, con artifizi e raggiri, a C.E. la regolare consegna dell’auto data in permuta di altra autovettura acquistata, facendosi consegnare dal C., all’atto della sottoscrizione dell’ordine, la somma di Euro 500,00 in contanti e tre assegni in data 20.9.2002; 30.10.2002 e 30.11.2002).

Al riguardo la censura sub 1) del ricorrente è priva di rilevanza, posto che, secondo la sentenza impugnata, solo uno degli assegni era stato restituito al C. (quello di Euro 1.640,00, datato 20.9.2002), mentre gli altri due titoli erano stati solo "bloccati" dallo stesso. La circostanza che due titoli non fossero stati messi all’incasso in quanto "bloccati dalla parte offesa", non escludeva l’avvenuta consumazione della truffa contrattuale anche con riferimento all’assegno datato 30.11.2002, avendo, comunque, il M. omesso la restituzione dei soldi e di detti due assegni, nonostante la richiesta avanzata dal C. a seguito della mancata consegna dell’auto che l’imputato aveva dato in permuta.

Il termine prescrizionale del reato (anni 7 e mesi 6), alla data della sentenza di secondo grado, non era, quindi, decorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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