Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 20-05-2011, n. 20023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l foro di Roma, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

C.L., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, in data 19.5.2009, che, in riforma della sentenza 2.5.2006 del Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere, nei confronti della C., per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 e art. 646 c.p. (per essersi indebitamente appropriata, in qualità di amministratore di Condominio in Roma, della somma di L. 100.000.000, di proprietà dei condomini, di cui aveva il possesso in funzione dell’incarico) in quanto estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili in favore del Condominio, costituitosi parte civile (risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e riconoscimento di una provvisionale di Euro 40.000,00 al cui pagamento, nel termine di mesi sei dalla sentenza, era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena).

La ricorrente, con un unico motivo,chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile del condominio di P.zza (OMISSIS) e della conferma della statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado, deducendo:

inosservanza di norme processuali, ex art. 606 c.p.p., lett. c) e mancanza, manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ravvisato l’ammissibilità della costituzione di parte civile del Condominio, non tenendo conto che le somme in questione appartenevano ai singoli condomini sicchè l’Amministratore del Condominio, per potersi costituire parte civile, avrebbe dovuto produrre il mandato scritto dei singoli condomini ovvero una delibera assembleare assunta all’unanimità e sottoscritta da tutti i condomini. In difetto di tali requisiti del verbale di assemblea prodotto dall’Amministratore del Condominio, doveva ritenersi inammissibile la costituzione di parte civile per mancanza dei poteri rappresentativi.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone una censura già esaminata dalla Corte territoriale e decisa con corretta e logica motivazione, laddove è stato dato conto della rituale costituzione della parte civile, in persona dell’amministratore pro tempore del condominio, considerato che la documentazione prodotta dalla parte civile faceva riferimento "a crediti vantati da terzi esclusivamente nei confronti del condominio". E’ evidente, quindi, la legittimazione dell’amministratore del condominio a costituirsi parte civile, nell’interesse dei singoli condomini da cui aveva ricevuto l’incarico, come da verbale di assemblea condominiale, per reclamare il risarcimento dei danni nei confronti dell’imputata, amministratore del condominio, che si era indebitamente appropriata della somma di cui all’imputazione, versatale dai condomini e di cui aveva il possesso, per detta sua funzione di amministratore. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *