Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3074 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) all’esito di una procedura aperta bandita dal Comune di Melfi per l’affidamento dei lavori di costruzione di un campus di ricerca ed alta formazione collegato al sito produttivo S.A.T.A. S.p.A. veniva dichiarato aggiudicatario il R.T.I. composto da E. s.r.l. (capogruppo mandataria) e Come s.r.l., G. I. di A. N., C.M. Impianti s.r.l. e I. s.r.l. (mandanti), la cui offerta, che aveva conseguito complessivamente punti 76,599, era stata considerata quella economicamente più vantaggiosa;

b) il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 74 del 14 febbraio 2011, accogliendo il ricorso della P. s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la società D. Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto con punti 59, ha annullato la predetta aggiudicazione definitiva (determinazione dirigenziale n. 440 del 9 novembre 2010), disponendo, a titolo di risarcimento in forma specifica, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. ricorrente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara: ciò ritenendo fondato sia il primo motivo di censura (in quanto l’impresa Pype Line di Martino Gianfranco & C. s.n.c., di cui la società G. I. di N. A., mandante dell’A.T.I. aggiudicataria, aveva dichiarato di avvalersi quanto al possesso della categoria SOA OS28, classifica III, aveva falsamente attestato, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del punto 10 del bando di gara e del punto 1, n. 4, lett. a), del disciplinare di gara, l’inesistenza di soci cessati dalla carica nel triennio precedente, circostanza smentita dalla visura camerale), sia il quinto motivo di censura (per la illegittima riduzione del 50% della cauzione provvisoria, non ricorrendone i presupposti fissati dal bando di gara); ciò senza contare che era fondato anche il sesto motivo di censura, arbitraria ed irragionevole essendo l’attribuzione all’elemento prezzo di soli 11 punti;

c) l’amministrazione comunale di Melfi ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma per "Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 38, comma 1, lett. c), 49, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 1 n. 4 del disciplinare di gara -Error in judicando, travisamento, contraddittorietà ed illogicità – Eccesso di potere per sviamento"; "Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 75, commi 1 e 7, del D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 8 del bando di gara e dell’art. 1 punto 5 del disciplinare di gara -Error in judicando, travisamento, contraddittorietà ed illogicità – Eccesso di potere per sviamento" e contestando anche il capo della sentenza relativo al pagamento delle spese di giudizio;

d) anche E. V. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con la Comes s.r.l., G. I. di N. A., C.M. Impianti e I. s.r.l. ha proposto appello, in via incidentale da valere anche come autonomo, affidato a tre motivi ("Erroneità della sentenza -errores in judicando – Violazione dei principi in ipotesi di c.d. falso innuocuo – Erronea presupposizione di elementi in punto di fatto"; "Erroneità della sentenza -errores in judicando – Erronea valutazione dei presupposti di diritto e di fatto in ordine alle certificazioni fornite dall’ATI E." e "Erroneità della sentenza -errores in judicando – Erroneità delle statuizioni in riferimento all’irragionevolezza del bando",

e) ha resistito ai gravami la P. s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la società D. Costruzioni s.r.l., che ne ha chiesto il rigetto, siccome inammissibili e infondati;

RILEVATO CHE:

f) il bando di gara, al punto 15, genericamente prevedeva (lett. a) che non erano ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

g) il disciplinare di gara stabiliva che nella busta A dovevano essere contenuti, a pena di inammissibilità, determinati documenti, tra cui (punto 4) una "dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000…con il quale il concorrente: a) certifica, indicandole specificamente, di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), m), m – bis), m – ter), m – quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;…c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari";

h) l’art. 49, comma 2, lett. c), prevedeva una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali;

i) ai fini della partecipazione alla gara era indispensabile il possesso dell’attestazione rilasciata da società SOA di cui al D.P.R. n. 34 del 2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentasse il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (categoria OG1 – classifica III), nonché il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 163 del 2006;

l) il disciplinare di gara (con riguardo ai documenti da inserire nella busta A) precisava al punto 3 che, qualora il documento di cui al punto 2 (attestazione SOA) attestasse il possesso del requisito della qualità, non era necessario allegare la predetta certificazione di qualità;

CONSIDERATO CHE:

m) con riferimento al primo motivo dell’appello e di quello incidentale, la lex specialis (bando e disciplinare) non prevede espressamente quale causa di esclusione dalla gara l’omessa o incompleta dichiarazione circa l’indicazione dei soci cessati nel triennio precedente (non potendo in tal senso invocarsi né la disposizione del disciplinare di gara che dispone l’esclusione dalla gara per l’omesso inserimento di documenti nella busta A, né l’art. 49, comma 3, che riguarda in particolare la specifica ipotesi della dichiarazione mendace), così che l’omissione di cui si discute può farsi rientrare nell’ipotesi del c.d. falso innocuo, secondo una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (C.d.S., sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967; 13 febbraio 2009, n. 829; sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1017; 4 agosto 2009, n. 4906), non essendo derivata da essa alcuna posizione di vantaggio, neppure sotto il profilo morale, e non essendo stata neppure potenzialmente idonea ad attribuirla;

n) con riferimento al secondo motivo dell’appello principale e di quello incidentale, le certificazioni di qualità possedute da E. V. s.r.l. e da I. s.r.l. non sono specificamente inerenti ai lavori oggetto da realizzare, riguardando costruzioni di reti idriche e fognarie, strade e relative opere complementari, così che non sussistevano i presupposti per il dimezzamento della cauzione provvisoria, il che integrando la fattispecie della presentazione di una cauzione inferiore a quella prevista, determina l’inammissibilità dell’offerta, anche in assenza di un’espressa comminatoria del bando, costituendo la cauzione parte integrante dell’offerto e non elemento a corredo della stessa (C.d.S., sez. V, 13 marzo 2002, n. 1495);

RITENUTO CHE, malgrado la fondatezza del primo motivo di gravame, l’impugnato provvedimento di aggiudicazione risulta ugualmente illegittimo alla stregua del secondo vizio riscontrato dai primi giudici, infondato essendo il secondo mezzo di gravame, il che determina il rigetto degli appelli, principale ed incidentale, e la conferma della impugnata sentenza, sia pur con la diversa motivazione conseguente alla fondatezza del solo quinto motivo del ricorso di primo grado, inutile ed irrilevante essendo l’esame del terzo motivo di gravame spiegato da E. V. s.r.l., con la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, proposti dal Comune di Melfi e da E. V., nella qualità in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, n.. 74 del 14 febbraio 2011, li respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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