Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.U. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha respinto la domanda proposta nei confronti della Axa Ass.ni S.p.A. per risarcimento danni da intesa anticoncorrenziale.

La AXA resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, con i quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, non si concludono infatti con il quesito di diritto ed il momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie, alla luce della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, secondo cui le nuove disposizioni relative al giudizio di cassazione (compresa dunque l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. Civ.) si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento avverso il quale si ricorre è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 giugno 2008. 3.- Appare equo, attesa la natura della decisione e la circostanza che la causa di inammissibilità non è stata rilevata dalla controricorrente, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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