Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-05-2011, n. 19996 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13 maggio 2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un impianto di depurazione evidenziando la configurabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137. A sostegno della decisione, i Giudici hanno osservato come non vi fosse la certezza, in assenza dell’esito delle analisi, del superamento dei limiti tabellari, ma ragionevoli indizi della sussistenza di tale illecito desumibili dalla documentazione fotografica agli atti.

La situazione imponeva l’immediato sequestro dell’impianto per evitare danni all’ambiente e l’aggravamento del reato fino all’esito delle analisi; sul punto, quelle effettuate dall’indagato S. L. non sono state ritenute dai Giudici rilevanti.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

– che è incongruo l’avere attribuito ad una semplice riproduzione fotografica il valore probatorio idoneo a dimostrare il superamento dei limiti tabellari;

– che, a tale fine, necessita l’esito delle analisi che, a distanza di mesi dalla data del prelevamento del campione, non è ancora stato acquisito;

– che, superata la situazione eccezionale, non esistono esigenze di cautela (tanto è vero che gli è stata data la facoltà di uso del depuratore).

In data 31 marzo 2010, si è verificato un inconveniente (addebitabile, secondo la difesa, ad un evento eccezionale, cioè, ad un guasto subito riparato) allo impianto di depurazione della ditta di trasformazione agrumaria, di cui è legale rappresentante l’attuale indagato, con sversamento in un torrente dei residui di lavorazione. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, le foto agli atti, in assenza di un esame sui campioni dei reflui, non erano significative e sufficienti per concludere che si erano riversate nel torrente sostanze oltre il limite della tollerabilità.

Era, tuttavia, ipotizzabile il reato di inottemperanza alle prescrizioni della autorizzazione con conseguente configurabilità della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma che era la contravvenzione correttamente contestata dal Pubblico Ministero e ritenuta dal Giudice in sede di convalida della misura cautelare. All’epoca del sequestro, erano evidenziabili, anche, le esigenze di cautela in quanto il vincolo si imponeva per evitare il protrarsi nel tempo e l’incrementarsi in intensità della fuoriuscita di materiali con possibile nocumento all’ambiente.

Il Tribunale, in sintonia con l’ipotesi di reato che ha ritenuto ipotizzabile, ha concluso che fosse necessario attendere l’esito delle analisi (inconferente per la ragione già segnalata), mentre il punto fondamentale della questione era stabilire la causa dello anormale sversamento.

Sul tema, i Giudici hanno reputato non decisive le allegazioni e le produzioni della difesa in quanto non era dato sapere il luogo esatto del prelevamento del campione dei reflui eseguito del consulente di parte; in tale modo, il Tribunale non ha preso in esame la relazione tecnica di tale esperto che metteva a fuoco le cause della estemporanea avaria, e le tecnologie adottare per superala anche in futuro.

La allegazione difensiva inerente alla natura episodica ed eccezionale del guasto allo impianto era confortata dalla circostanza che all’indagato è stata concessa la facoltà di uso del depuratore.

Trascurando di prendere in considerazione la consulenza di parte, il Tribunale è venuto meno al ruolo di garanzia che la legge gli demanda in virtù del quale deve tenere nel debito conto non solo gli elementi offerti dall’organo della accusa, ma anche le produzioni e contestazioni difensive (ex plurimis: Sezioni Unite 20 novembre 1996, Bassi).

Per tale considerazioni, l’ ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria perchè i nuovi Giudici riesamino la sussistenza delle esigenze di cautela avendo come referente anche le produzioni della difesa.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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