CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 19 novembre 2009, n.24435 MORTI BIANCHE: IL DANNO MORALE SI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n.4 c.p.c.) per violazione dell’art.102 c.p.c. e 81 c.p.c, nonché violazione degli articoli 2563 e 2565 ce. (art. 360 n.3 c.p.c).

Al momento della riassunzione del processo interrotto a seguito della morte di Enrico A., titolare della ditta individuale C. di E.A., la società si era già trasformata nella s.n.c. C. di eredi E.A..

Il motivo è inammissibile, poiché i ricorrenti principali non deducono di avere formulato le censure in grado di appello, nel quale hanno proposto personalmente appello principale.

La eccezione di mancata integrazione del contraddittorio può essere sollevata in sede di legittimità solo alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessita1 di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività1 – vietate in sede di legittimità – e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione dell’art. 2697 e vizi della motivazione sulla esistenza di un concorso di colpa della vittima.

Anche questo motivo è inammissibile.

I ricorrenti principali non prendono in considerazione le argomentazioni svolte dai giudici di appello, limitandosi a ribadire che il giudicato penale non fa stato su tutti i fatti accertati dal giudice penale, né può fornire elementi utilizzabili per poter procedere nella eventuale fase civile alla quantificazione dei danni.

I giudici di appello hanno fatto esatta applicazione dell’art. 654 c.p.p. il quale stabilisce l’efficacia giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.

La Corte territoriale ha richiamato la decisione del giudice penale, secondo la quale negli infortuni sul lavoro anche l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non è sufficiente a interrompere il nesso causale tutte le volte in cui l’incidente si sia verificato per inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche da parte del datore di lavoro del dirigente o del preposto.

La decisione del giudice penale è stata ritenuta corretta ed integralmente condivisibile dalla Corte territoriale, essendo – tra l’altro – del tutto conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte in sede civile:

"Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. 19559 del 13 settembre 2006, conf. Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331).

Nessuna ulteriore indagine, pertanto, competeva al giudice civile in ordine all’ accertamento della responsabilità della scelta che ebbe a determinare 1’evento infortunistico (mancato distacco della energia elettrica nel corso dei lavori di tinteggiatura del locale).

Tra l’altro, appare opportuno sottolineare in questa sede che il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 cod. civ., rilevante anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente cui non sia opposto un adeguato controllo, è particolarmente intenso nei confronti del lavoratore di giovane età e professionalmente inesperto.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano vizi della motivazione della decisione nella parte in cui ha operato la liquidazione del danno patrimoniale nella forma del danno emergente, violazione dell’art. 2697 c.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’ art. 115, secondo comma, c.p.c, in ordine al principio del cd. fatto notorio.

Le spese funerarie, nel caso di specie, erano state integralmente rimborsate dall’INAIL, insieme alle spese mediche sostenute, come risultava dalla azione di rivalsa esperita nei confronti del titolare della ditta individuale C., alle dipendenze della quale il D.S. lavorava al momento del decesso.

Anche questo motivo è infondato.

I giudici di appello hanno ritenuto non elevato o eccessivo l’importo delle spese funerarie sostenute, pur tenendo conto del concorso erogato dall’INAIL a tale titolo, ed in tale valutazione hanno fatto riferimento al fatto notorio ed alle spese necessarie per il funerale e la sepoltura.

II ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, e’ sottratto al sindacato di legittimità.

Infine, con il quarto motivo, i ricorrenti principali deducono vizi della motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale a genitori fratelli, nullità della sentenza per violazione dell’art 81 c.p.c. in relazione al difetto di legittimazione attiva degli zii, violazione della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. e degli articoli 2727 e seguenti del codice civile, e del combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 c.c.

I giudici di appello avevano – senza motivazione alcuna – riconosciuto il danno morale anche agli zii, che pur non erano conviventi.

II motivo è privo di fondamento.

Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno riconosciuto il danno morale ai parenti del defunto, liquidandolo con criteri equitativi che sfuggono a qualsiasi censura.

Ha osservato la Corte che la morte di un giovane figlio e fratello, provocato da colpa di terzi, condannati per il reato di omicidio colposo, costituiva indubbiamente grave sofferenza per genitori e fratelli, sui quali incideva in modo consistente la perdita del congiunto.

Anche per gli zii, sia pure in misura minore, doveva riconoscersi la sussistenza di dolore e sofferenza per la scomparsa dì un nipote in giovane età, a loro legato da vincoli di affetto.

Costituisce del resto principio consolidato quello secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale – cosiddetto danno morale – non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare 1’indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l’esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell’indennizzo.

1. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono incongruità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale ai genitori, ai fratelli ed agli zii, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 ce.

Premesso che il danno morale può essere liquidato solo in via equitativa, sottolineano i ricorrenti incidentali, tuttavia la riduzione operata dalla Corte rispetto alle tabelle in uso era priva di qualsiasi motivazione e non teneva conto dei vincoli di parentela e degli altri elementi.

Le censure sono prive di fondamento.

La Corte territoriale ha tenuto conto del vincolo di parentela e di tutte le circostanze del caso, giungendo ad una determinazione del danno differenziata e del tutto ragionevole, anche secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte.

In tal modo i giudici di appello hanno tenuto conto del principio secondo il quale "In tema di danno dovuto ai parenti della vittima , non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di eventuale coabitazione e, comunque, di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita".

In conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell’evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto. Ai fini di tale valutazione, 1’intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell’esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l’accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare – come nella specie – un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1203).

Si richiamano le considerazioni già svolte a proposito del terzo motivo del ricorso principale in merito ai criteri di liquidazione equitativa del danno morale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2724 n. 2 ce, 115 e 116 epe, nonché vizi della motivazione nella parte in cui la Corte aveva escluso il danno patrimoniale da lucro cessante per i genitori e proceduto sul punto alla valutazione delle prove.

Del tutto immotivata era la sentenza nella parte in cui aveva spiegato che se il figlio avesse avuto la possibilità di effettuare un qualche risparmio lo avrebbe tenuto tutto per sé, al fine di affrontare con qualche disponibilità economica le esigenze future.

Il motivo è infondato.

A norma dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.

I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto di non poter riconoscere il danno patrimoniale da lucro cessante.

Si tratta ancora una volta di accertamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono vizi della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie, violazione dell’art. 2697 ce, e 112, 115 e 116 c.p.c.

Gli stessi osservano che la crisi depressiva dalla quale la D.S. L. era affetta era da porre in diretta relazione con la morte del figlio -, sul punto i giudici di appello avevano escluso, con motivazione apodittica, qualsiasi nesso di causalità tra evento e malattia, giungendo persino – senza alcun accertamento di tipo medico – a ricollegare lo stato ansioso depressivo al complesso di patologie dal quale la D.S. era affetta anziché alla scomparsa del figlio, avvenuta diciotto anni prima.

Le censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie che non può essere richiesta in sede di legittimità.

Conclusivamente i due ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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