Corte Costituzionale sentenza N. 132 SENTENZA 3 – 7 giugno 2013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1,
comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione
Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania
– Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della
legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante
«Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania
– Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente anteriormente
alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 41,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
spedito per la notifica il 28 settembre 2012, depositato in
cancelleria il 4 ottobre 2012 ed iscritto al n. 130 del registro
ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con il
ricorso in epigrafe, l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius:
l’art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge della
Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione
Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto
dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n.
23 recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania
– Legge finanziaria regionale 2011)», denunciandone il contrasto con
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2.- In particolare il ricorrente deduce che la disposizione
censurata – nel prevedere che «ai soggetti che […] in virtu’ di
acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati
nella titolarita’ di strutture per le quali si e’ risolto il rapporto
di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale» la
Regione possa direttamente concedere l’accreditamento definitivo – si
porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di
tutela della salute di cui all’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007),
con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
3.- La Regione non si e’ costituita nel giudizio innanzi alla
Corte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius: l’art. 1, comma
237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania
15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge
finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge
della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla
legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15
marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge
finanziaria regionale 2011)».
Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata recherebbe
vulnus all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in
materia di tutela della salute di cui all’articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e
t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2007).
2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della
Regione Campania 31 dicembre 2012, n. 41, recante «Modifiche ed
abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria
regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n.
12 (Disciplina ed armonizzazione delle attivita’ funerarie)», in sede
di riformulazione dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 4
del 2011, ha espunto dallo stesso la disposizione censurata.
Il correlativo effetto abrogativo decorre, per altro, solo dal
giorno successivo a quello (7 gennaio 2013) della pubblicazione della
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (art. 4 della
legge regionale n. 41 del 2012).
Non potendo escludersi che la disposizione impugnata abbia avuto
medio tempore applicazione, non puo’, quindi, dichiararsi cessata la
materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 235, n. 153 e n. 89
del 2011).
3.- In relazione alla dedotta violazione dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione per contrasto della norma denunciata con
l’art. 1, comma 796, lettere s) e t), della legge n. 296 del 2006,
quale parametro interposto, la questione va ritenuta inammissibile,
per assenza di specifica motivazione, nel ricorso, su tal profilo di
censura (sentenze n. 401 del 2007, n. 450 del 2005; ordinanze n. 123
del 2012 e n. 135 del 2009).
4.- La residua questione – formulata in ragione del prospettato
contrasto della impugnata disposizione regionale con la disciplina
dell’accreditamento di strutture sanitarie, recata dall’art. 8-quater
del d. lgs. n. 502 del 1992, considerato come norma interposta – e’,
invece, fondata.
4.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte e’ stato ripetutamente
affermato, ed anche di recente ribadito (sentenze n. 292 e n. 262 del
2012), che la competenza regionale in materia di autorizzazione ed
accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere
inquadrata nella piu’ generale potesta’ legislativa concorrente in
materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze
n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005).
4.2.- La natura di principi fondamentali nella materia de qua e’
stata del pari gia’ riconosciuta ai requisiti per l’accreditamento di
strutture sanitarie private fissati dall’art. 8-quater del d. lgs. n.
502 del 1992, richiamato dal ricorrente come norma interposta ai fini
della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 292
del 2012 e n. 361 del 2008).
4.3.- Nella riferita disciplina di principio, e’ previsto, in
particolare (art. 8-quater, comma 7, del d. lgs n. 502 del 1992), che
«nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture
o per l’avvio di nuove attivita’ in strutture preesistenti, detto
accreditamento puo’ essere concesso, in via provvisoria, per il tempo
necessario alla verifica del volume di attivita’ svolto e della
qualita’ dei suoi risultati», e che «l’eventuale verifica negativa
comporta la sospensione automatica dell’accreditamento
temporaneamente concesso».
4.4.- La disposizione regionale censurata, invece, stabilisce,
dichiaratamente «in deroga ai requisiti di legge per l’accreditamento
definitivo», che «ai soggetti che hanno presentato domanda di
accreditamento […] e che, in virtu’ di acquisto per il tramite del
curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarita’ di strutture
per le quali si e’ risolto il rapporto di provvisorio accreditamento
con il servizio sanitario regionale […], la Regione concede
l’accreditamento definitivo qualora all’esito delle verifiche
effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l’assetto
organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso
dei requisiti ulteriori per l’accreditamento definitivo».
4.5.- Nella ipotesi, peculiare, di nuova attivita’ in struttura
preesistente, disciplinata dalla norma regionale in esame, viene, per
l’effetto, cosi’ introdotta una sostanziale variante alla struttura
bifasica della procedura di accreditamento consentendosi che i due
segmenti dell’accreditamento provvisorio e dell’accreditamento
definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto, in
quanto l’accreditamento provvisorio del soggetto la cui attivita’ e’
cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con
quello definitivo concedibile al soggetto subentrante che mantenga
inalterato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente
struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per
l’accreditamento.
Ma, con cio’, risulta irrimediabilmente impedita, nei confronti
della nuova attivita’ avviata nella struttura preesistente, la
«verifica», «per il tempo [a questa] necessario […] del volume di
attivita’ svolto e della qualita’ dei suoi risultati», quale, invece,
prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai fini del
riscontro di compatibilita’ dell’eventuale nuovo accreditamento con
il fabbisogno regionale di assistenza.
5.- Deve, quindi, ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art.
1, comma 237- vicies quater, primo periodo, della legge della Regione
Campania n. 4 del 2011, introdotto dall’articolo 2 della legge della
regione Campania n. 23 del 2012, per contrasto con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania
15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge
finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge
della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed
abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria
regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n.
12 (Disciplina ed armonizzazione delle attivita’ funerarie)», nel
testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 41.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

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