Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-04-2011) 20-05-2011, n. 20146 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 5 ottobre 2010 e depositata il 6 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, applicata al condannato O.D., motivando che costui era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, per delitto di traffico di stupefacenti, commesso il (OMISSIS), nell’intervallo di tempo trascorso tra la data del provvedimento di applicazione della misura alternativa (15 giugno 2010) e l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare (27 agosto 2010), e che la misura alternativa non è compatibile colla custodia intramuraria.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 19 ottobre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 47- ter, commi 1-bis e 6 dell’Ordinamento Penitenziario, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, obiettando che la misura non poteva essere revocata in difetto di alcun comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni del magistrato di sorveglianza, posto in essere dopo l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare, essendo, a tal fine, ininfluente la condotta delittuosa commessa anteriormente alla esecuzione della misura.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 2 febbraio 2011, rileva: "l’emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare, relativa a fatti antecedenti" alla concessione della detenzione domiciliare, non comporta la revoca della misura alternativa; non deve essere esclusa a priori la compatibilità tra la detenzione domiciliare e la misura cautelare.

4. – Il ricorso è infondato.

L’argomento, meramente letterale, fondato sul riferimento alla incompatibilità della condotta del condannato colla "prosecuzione" della misura (così da presupporre l’inizio della relativa esecuzione), appare, invero, assai debole per negare la rilevanza delle condotte illecite o, comunque, contrarie alla legge, perpetrate dal condannato nelle more tra l’adozione del provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare e la effettiva esecuzione della medesima.

Siffatta negazione appare affatto priva di alcuna ragionevole base giuridica.

La formula legislativa è piuttosto puramente esemplificativa dell’id quod plerumque accidit, essendo palesemente di rara verificazione il caso della commissione da parte del condannato di un comportamento contrario alla legge nel ristrettissimo intervallo di tempo intercorrente tra la adozione del provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare e la esecuzione della misura.

Giova, peraltro, considerare che il provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare (non impugnato) è sprovvisto della efficacia preclusiva tipica della res iudicata; mentre il divieto del ne bis in idem non osta al riesame del provvedimento sulla base del novum, costituito dalla perpetrazione di un comportamento contrario alla legge da parte del condannato subito dopo la concessione della misura alternativa, prima che la stessa abbia attuazione.

Il generale principio della possibilità di modificazione e di revoca dei provvedimenti camerali in fase di esecuzione sulla base della sopravvenienza di nuovi fatti trova, pertanto, estrinsecazione nell’istituto della revoca della detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47-ter, comma 6, dell’Ordinamento Penitenziario, sicchè la norma deve essere intesa, con interpretazione sistematicamente orientata, nel senso che alla revoca deve farsi luogo nel caso di comportamento contrario alla legge da parte del condannato, che appaia incompatibile con la applicazione della misura ancorchè la relativa esecuzione non sia ancora incoata.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *