Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-05-2011, n. 3068 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n. 42 del 12 gennaio 2011, ha respinto il ricorso proposto dal sig. S. F. avverso il provvedimento n. 817 del 13 settembre, con il quale l’amministrazione comunale di Pistoia aveva ordinato il rilascio dell’immobile di Via P.ta S. Marco, n. 83, detenuto senza titolo, per essere rimasta senza esito la diffida n. 27399 del 20 aprile 2010, notificata l’8 maggio 2010;

b) l’interessato ha chiesto la riforma della sentenza, insistendo nell’illegittimità dell’ordine di rilascio dell’alloggio che, a suo avviso, non aveva tenuto conto del legittimo affidamento determinato da un precedente provvedimento con cui l’amministrazione stessa gli aveva assegnato in proprietà alloggio, provvedimento di cui non era mai stata comunicata la revoca (asseritamente disposta con la determinazione n. 2777 del 21 novembre 2008, conosciuta peraltro solo nel corso del giudizio di primo grado e impugnata autonomamente e per di più nulla per mancanza di firma);

c) ha resistito al gravame il Comune di Pistoia, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto;

RILEVATO in punto di fatto che:

d) come emerge dalla documentazione in atti, con nota 31206 del 19 maggio 2010, comunicata all’interessato con lettera raccomandata ricevuta il 22 maggio 2010, il Comune di Pistoia ha comunicato all’interessato il rigetto dell’istanza di acquisto per la carenza dei requisiti di legge;

e) nella ricordata nota 31206 del 19 maggio 2010 è puntualmente indicata anche la determinazione dirigenziale n. 2777 del 21 dicembre 21 dicembre 2008, recante la revoca della precedente determinazione n. 1055 del 30 marzo 2006, con cui era stata disposta la vendita in favore del F. dell’immobile originariamente assegnatogli;

CONSIDERATO CHE la ricordata nota 31206 del 19 maggio 2010 non risulta tempestivamente impugnata, il che rendeva inammissibile, come per altro ben evidenziato dai primi giudici, l’impugnazione del successivo provvedimento di rilascio dell’alloggio, oggetto del giudizio di primo grado, atto consequenziale rispetto al rigetto della domanda di assegnazione in proprietà dell’alloggio, ritenuto comunque legittimo;

RITENUTO pertanto che l’appello debba essere respinto, potendosi tuttavia compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. S. F. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 42 del 12 gennaio 2011, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *