Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 20-05-2011, n. 20056 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore della società Class 99 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame dì Salerno in data 14 ottobre 2009 che ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo degli opifici industriali di detta società, decreto emesso dal Gip di Nocera Inferiore in data 8 giugno 2009.

Deduce violazione di legge per essere il decreto di sequestro stato adottato in assenza di richiesta del P.M. il quale con atti in data 16.5.08; 14.10.08 e 7.11.08 ha chiesto al Gip sequestri preventivi e per equivalente con esclusivo riferimento alla posizione delle persone fisiche indagate, mentre nei confronti degli enti sottoposti a procedimento ex D.Lgs. n. 231 del 2001 il P.M. ha chiesto la sola applicazione di misure interdittive. Rileva l’erroneità della decisione del tribunale che ha desunto la richiesta del P.M,, anche in assenza di esplicita istanza, per il fatto che il P.M. ha esposto la necessità del sequestro del profitto del reato anche per equivalente.

Con altro motivo deduce che il sequestro è stato disposto sull’intero complesso dì industriale del valore di Euro 3.133.521 anzichè essere limitato alla misura di Euro 610.395,75 corrispondente a quanto illecitamente percepito, tenuto conto dei lavori effettivamente eseguiti. Deduce quindi che l’ammontare del profitto confiscabile deve essere contenuto nella percentuale di contributi in conto capitale erogata in rapporto al quantum delle voci di spesa contestate. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende irrilevante la verifica della seconda doglianza.

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 53 nel disporre il sequestro preventivo in danno di società ed enti devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 321, commi 3, 3 bis e 3 ter. L’iniziativa del P.M. è prevista normativamente e dalla stessa il giudice non può prescindere operando di propria iniziativa ovvero interpretando richieste del P.M. che non siano esplicite (Cass. 5^ 5.3.99 n. 1050, depositata 1.4.99, rv. 212932). Il giudice non è titolare di azione penale e quindi non può disporre di propria iniziativa misure cautelari di alcun tipo. La richiesta di sequestro per equivalente in danno di persone fisiche non significa richiesta di sequestro dì quote di società terze.

Il sequestro di iniziativa del giudice integra l’ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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