Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 20-05-2011, n. 20054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha proposto appello avverso la sentenza del Gup di detto tribunale in data 13 maggio 2008 con la quale ex art. 425 cod. proc. pen. è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di: 1) D.N. G. per i capi 1, 9, 15, 44, 51, 52 dell’imputazione; 2) D.V. per i capi 1, 7, 8, 26, 27 dell’imputazione; 3) G.I. per i capi 1 e 42 della imputazione; 4) K.F. per i capi 1, 43 della imputazione; 5) X.A. per il capo 1 della imputazione; 6) J.A. per i capi 1, 43, 45, 46 della imputazione; 7) L.S. per i capi 1, 12, 13, 14, della imputazione; 8) R.R. per i capi 1, 42 della imputazione con la formula "perchè il fatto non sussiste", eccettuati i capi 7, 8, 26, 27 ascritti a D.V. nonchè i capi 12, 13, 14 ascritti a L.S. in ordine ai quali la formula di proscioglimento è stata "per non avere commesso il fatto".

Il ricorrente deduce in ordine al capo 1 (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.) sussistere il requisito del "comune programma delittuoso rilevabile dall’incessante attività volta ai furti in abitazione ed all’adozione di tutte le successive attività per la realizzazione del cosiddetto cavallo di ritorno o della ricettazione delle autovetture, al fine di ricavarne il massimo profitto", rilevando che la "partecipazione al sodalizio" discende "dalla partecipazione a più delitti scopo". Deduce quanto alla D. che dalle conversazioni risulta che il convivente le fornisce informazioni sulle modalità di guida per non destare sospetti. Per il L. che le conversazioni sono inequivoche per affermare la sua colpevolezza; per i capi 43, 44, 45, 51, 52 della rubrica il tenore delle conversazioni non è generico ma evidenzia l’internità delle persone intercettate nei singoli delitti.

La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 28.9.2010 ha rilevato che la decisione impugnata è soggetta al solo ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questo ufficio.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto prospetta una valutazione di fatto differente da quella accertata dal giudice di merito, valutazione che rimane estranea al giudizio di legittimità limitato alla valutazione di congruenza logica della decisione adottata e non esteso alla ricerca di interpretazioni fattuali più consone o aderenti allo svolgimento dei fatti. In sostanza non può essere censurato il giudizio espresso senza manifesta illogicità dal Gip e relativo alla insussistenza di un comune programma delittuoso da parte di una pluralità di soggetti che agirono senza suddivisione di ruoli, cointeressenze, compartecipazioni e strutture organizzative. Tanto è stato dal giudice di merito considerato anche con riferimento ai delitti contestati all’indagata D. in base ad una valutazione di merito delle telefonate intercettate, nonchè per i delitti contestati al L. che non possono essere oggetto di rinvio a giudizio in forza dei soli tabulati telefonici che dimostrano la presenza sul territorio e non anche la consumazione di furti per i quali non sussistono ulteriori indizi individualizzanti.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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