Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 20-05-2011, n. 20053 Sequestro preventivo

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. Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Rieti in data 28 settembre 2010 che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro di kg. 200 di rame emesso dal P.M. di Rieti in data 28 agosto 2010. Il tribunale non ha dato credito alle dichiarazioni del D. di avere ricevuto il materiale da persona che ebbe a rinvenirlo in quanto abbandonato.

Deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione deducendo che l’indagato ebbe a ricevere il materiale dal legittimo possessore, D.S.F..

Il ricorso che si sostanzia in censure all’apparato motivazionale della decisione è inammissibile essendo ammesso ricorso solo per violazione di legge secondo quanto disposto dall’art. 325 c.p.p., comma 1 relativo al contenuto dei ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro. Nè nel caso in esame può parlarsi di totale carenza o mera apparenza di motivazione integrante vizio di violazione di legge ex art. 125 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c (vedi Cass. 4^ 10.2.04 n. 5302, c.c. 21.1.04, rv. 227095) concetto questo ben distinto dalla illogicità manifesta che può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) (Vedi Cass. S.U. 13.2.04 n. 5876, c.c. 28.1.04, rv. 226710, proprio in materia di ricorsi avverso provvedimenti di sequestro). Nella concreta fattispecie il percorso motivazionale relativo del giudice di merito è del tutto congruo, presentando il materiale il marchio delle Ferrovie dello Stato ed essendo le affermazioni dell’indagato palesemente incredibili e prive di sostrato probatorio.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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