Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3063 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 20 ottobre 2004, n. 06896, con la quale era stato accolto il ricorso per l’annullamento del giudizio della Commissione della sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo, tenutosi in data 5 novembre 1997 presso l’Università degli Studi di Pisa, per l’assoluta assenza di motivazione del giudizio negativo riportato nella prova dell’esame abilitativo.

La Sezione evidenziava che dal verbale della Commissione in data 5 novembre 1997 e dalle schede prodotte dall’amministrazione emergeva unicamente che il dott. Pinzauto, dopo aver sostenuto la prova di esame (sugli argomenti: "Esperienze come funzionario della Regione Toscana nel settore della contabilità agricola; competenze del dottore agronomo nel campo urbanistico"), era stato "respinto".

Nel caso di specie, invece, la Commissione, senza neppure attribuire un punteggio o esprimere un qualsivoglia giudizio circa la prova svolta, si era limitata a formulare la valutazione conclusiva di inidoneità, con la semplice dizione "respinto".

Si trattava all’evidenza di valutazione assolutamente carente degli elementi minimi per rendere percepibile l’iter logico seguito dalla Commissione, con conseguente violazione del principio di trasparenza, cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, nonché di quello, pure presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni.

Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è improcedibile perché l’amministrazione ha depositato in giudizio il la nuova valutazione formulata dalla Commissione, in data 13 aprile 2011, del seguente letterale tenore: "Al termine dell’esame la commissione, preso atto che il candidato aveva risposto in modo insoddisfacente alle domande e per di più, interrogato sui contenuto della pubblicazione che asseriva di avere scritto, non aveva saputo motivare i contenuti del testo (che evidentemente non conosceva), ha ritenuto il candidato non idoneo all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale".

Il nuovo giudizio non può considerarsi elusivo del giudicato perché contiene una motivazione che, al contrario, era del tutto assente nel giudizio annullato dalla decisione di cui si chiede l’esecuzione.

Sussisono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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