Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo

Con sentenza del 13/5/2008 la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dai sigg.ri F.P. e G. G., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoria sul minore R., in relazione alla pronunzia Trib.

Napoli n. 965/03 di parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Gestione liquidatoria dell’ex USL (OMISSIS), dell’ASL Napoli (OMISSIS) e del medico T. G., che chiamava in garanzia la società Winthertur Assicurazioni s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. e la G., in proprio e nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico, motivo.

Resiste con controricorso la U.G.F. Assicurazioni s.p.a.

(incorporante la società Aurora Assicurazioni s.p.a., che aveva incorporato la Winthertur Assicurazioni s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione e interpretazione di norme di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis e 375 c.p.c., comma 1 n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso, il motivo non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente U.G.F. Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società U.G.F. Assicurazioni s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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