Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 20-05-2011, n. 20051

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G. Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Avezzano propone impugnazione avverso la sentenza del Gup di Avezzano in data 26 maggio 2009 che ha dichiarato non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di M.C. imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 628 c.p., art. 61 c.p., n. 5, fatto commesso in (OMISSIS) in danno di una minorenne al momento sola all’interno di un panificio cui rivolgeva la frase: "signorina lo sa cosa voglio, l’incasso di oggi". Il giudice ha ritenuto non essere stati posti in essere "concreti atteggiamenti violenti e minacciosi", essendosi l’imputato allontanato dal negozio dicendo "questa volta te la sei passata liscia, stai attenta la prossima volta" dopo che la ragazzina gli aveva risposto che l’incasso era stato ritirato dalla madre.

Il ricorrente deduce che l’imputato ha posto in essere una azione minacciosa, come tale percepita dalla parte lesa, minaccia diretta all’impossessamento dell’incasso dell’esercizio commerciale; rileva che non sono emersi elementi per ritenere che la condotta non fu sorretta da dolo e che non fu uno scherzo, dal momento che il prevenuto si allontanò con un auto che fu vista, come dichiarato in denuncia, il giorno prima transitare "con insistenza dinanzi al negozio e ogni volta guardava all’interno, rallentando la marcia".

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto prospetta una valutazione di fatto differente da quella accertata dal giudice di merito, valutazione che rimane estranea al giudizio di legittimità limitato alla valutazione di congruenza logica della decisione adottata e non esteso alla ricerca di interpretazioni fattuali più consone o aderenti allo svolgimento dei fatti. In sostanza non può essere censurato il giudizio espresso senza manifesta illogicità dal Gip e relativo alla efficacia della frase ritenuta priva di contenuto minaccioso in assenza di un corrispondente atteggiamento parimenti espressivo di violenza e minaccia. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte dì Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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