Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3060 Decreto di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società G. s.p.a. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso proposto dal Capitolo Cattedrale di Napoli avverso il decreto prefettizio 31 gennaio 2006, n. 42388 recante espropriazione definitiva di un immobile sito in Casoria in favore della s.p.a. R. F. I. per il completamento della linea a monte del Vesuvio, secondo il progetto approvato con deliberazione n. 2 del 12 febbraio 1998 dal referente di progetto delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

La sentenza ha accolto il ricorso, ritenendo il decreto di esproprio illegittimo in quanto emesso quando il termine quinquennale di validità della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza era già scaduto: la presa di possesso è avvenuta il 26 maggio 1998, mentre il decreto è intervenuto solo il 31 gennaio 2006.

Con l’appello in esame la società G., concessionaria delle procedure tecniche, amministrative e finanziarie per il perfezionamento del procedimento di espropriazione, eccepisce che, come fatto rilevare già in primo grado, il termine della procedura espropriativa era stato prorogato al 31 gennaio 2006 con deliberazione del referente di progetto delle Ferrovie dello Stato s.p.a. 5 luglio 2000, n. 68: di tale circostanza il giudice di prime cure non si è dato carico, ritenendo scaduto il termine di cui sopra in base all’originaria scansione temporale.

L’appello è fondato.

Con decreto del Prefetto di Napoli n. 42573 del 26 febbraio 1999 veniva autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili interessati alla procedura de qua fino alla data dell’11 febbraio 2004, termine finale di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi. Prima della scadenza di tale termine, e precisamente il 5 luglio 2000, con la deliberazione sopra ricordata, il termine per il compimento delle procedure espropriative è stato prorogato al 31 gennaio 2006.

Di tale circostanza non è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso solo sul presupposto della scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data in cui è avvenuta la presa di possesso dell’area, e quindi in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di occupazione appropriativa e agli artt. 13 e 43 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Difettano nel caso in esame, peraltro, i presupposti di fatto per l’applicazione di siffatti principi e delle norme citate, presupposti che, come ricordano i primi giudici, vanno individuati nella trasformazione irreversibile del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica in assenza di formale decreto di esproprio, ovvero quando questo sia intervenuto dopo la scadenza del periodo autorizzato per l’occupazione d’urgenza.

L’effetto della deliberazione del 5 luglio 2000, difatti, è precisamente quello di prolungare la validità del procedimento espropriativo fino alla data del 31 gennaio 2006, data nella quale è intervenuto il decreto oggetto del giudizio di primo grado.

Poiché la deliberazione citata:

– è indicata nel preambolo del decreto di esproprio (attraverso il riferimento alla ordinanza prefettizia n. 42354 del 2 dicembre 2005, recante ordine di deposito degli atti della procedura espropriativa, che espressamente la cita), ed è stata oggetto di eccezione in primo grado da parte della società resistente, odierna appellante;

– dopo aver approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori la variante relativa all’immobile di proprietà della signora Terraciano Maria, che era rimasta fuori dell’originario progetto, unifica i termini per il compimento dei lavori e l’ultimazione delle espropriazioni per tutti i lotti già previsti nei precedenti provvedimenti approvativi, fissando, per tutti, la data del 31 gennaio 2006: è quindi infondata la tesi sostenuta dal resistente Capitolo Cattedrale di Napoli, che riferisce al solo cespite di proprietà Terraciano la fissazione del nuovo termine;

– costituisce, quindi, elemento determinante ai fini della decisione circa la legittimità o meno del decreto di esproprio intervenuto nel rispetto del termine così prorogato,

– è evidente l’errore contenuto nella sentenza impugnata, che a tale elemento non opera alcun accenno, limitandosi, come detto, a considerare la scadenza dei termini per il compimento delle procedure espropriative come originariamente fissati.

Come si è più volte osservato, il decreto di esproprio è rispettoso, invece, della nuova scansione temporale: l’appello è, perciò, conclusivamente fondato e merita accoglimento.

Le spese del giudizio possono, per ragioni di equità, essere compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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