Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 20-05-2011, n. 20049 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 9.4.2010 il GIP presso il Tribunale di Taranto disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di G.A. dichiarando anche inammissibile l’opposizione proposta dalla parte offesa D.S.S. ritenendo irrilevante la chiesta indagine suppletiva. Ricorre quest’ultimo che lamenta la violazione del principio del contraddittorio in quanto le indagini suppletive erano state ritualmente richieste, ma erano state dichiarate irrilevante con un giudizio di merito espresso nel contraddittorio tra le parti.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Le indagini suppletive risultano essere state specificamente proposte nell’atto di opposizione, ma il GIP le ha ritenuto superflue con un giudizio di merito attraverso valutazioni inerenti al fatto ed alla fondatezza sostanziale della notizia primis, senza però attivare il contraddittorio tra le parti, pretermettendo cosi i diritti di difesa della parte offesa anche in ordine all’illustrazione della fondatezza dell’atto di opposizione e della rilevanza degli atti di indagine richiesti (Cfr. Cass. Sez. 4^ 22.4.2010, D’Aleo; Cass. Sez. 4, 25.9.2008, Scilletta). Pertanto, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnata e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *