Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 20-05-2011, n. 20048 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 13.1.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno disponeva l’archiviazione del procedimento a carico del V.A., parte offesa I.P.. Propone ricorso quest’ultimo lamentando la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione a richiesta di archiviazione del P.M. e la non corretta valutazione da parte del GIP del livello di tassi praticato dalla Cooperativa gregoriana di mutualità. Interveniva rinuncia al ricorso della parte istante.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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