Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 20-05-2011, n. 20019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trieste con sentenza del 22.2.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo il 5.5.2006, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo n. 4 perchè estinto per prescrizione e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa. Si tratta del riciclaggio di tre vetture trovate con targhe di altre vetture e libretti di circolazione redatti su moduli in bianco sottratti.

Ricorre l’imputato che deduce la nullità della sentenza di appello in quanto non era sto concesso il dovuto rinvio per legittimo impedimento dell’imputato che all’udienza del 22.2.2010 aveva fatto pervenire alla Corte territoriale via fax certificato medico attestante l’impossibilità a comparire in quanto affetto da sindrome influenzale. La dedotta tardività della produzione documentale non era pertinente in quanto il certificato medico era stato redatto solo il giorno prima.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

La sollevata eccezione di nullità appare infondata in quanto emerge dalla sentenza impugnata (pag. 3 riga settima) che all’udienza del 22.2.2010 il processo è stato chiamato alle ore 10,05, mentre il fax richiamato nel ricorso è pervenuto solo successivamente al momento in cui è stato chiamato il processo e quindi certamente tardivamente, e questo indipendentemente dalla valutazione della sua idoneità a comprovare una situazione di "legittimo" impedimento, posto che nel certificato si attesta un mero stato febbrile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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