Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione Anffas Onlus Martinsicuro propone opposizione di terzo avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dalla Piccola cooperativa G. S. avverso il bando emanato dal Comune di Martinsicuro per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima riservata ad una associazione onlus operante nel settore della disabilità.

La sentenza impugnata, dopo aver riunito tre ricorsi presentati dalla cooperativa G. S. avverso, rispettivamente, il diniego opposto dalla Regione Abruzzo alla istanza di concessione di un’area demaniale sul litorale di Martinsicuro, la deliberazione del consiglio comunale 18 gennaio 2007, n. 4, recante approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime e, appunto, il bando comunale per l’assegnazione di una concessione riservata, ha respinti il primo ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha accolto il terzo.

L’associazione Anffas Martinsicuro, che a seguito della pubblicazione del bando e dell’espletamento della procedura di gara si è aggiudicata con provvedimento del responsabile del procedimento in data 18 settembre 2008 la concessione dell’area demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare destinato a disabili, vedendosi poi rifiutare dal Comune il rilascio del permesso di costruire in regione dell’annullamento del bando da parte del Tribunale amministrativo regionale, e che è rimasta estranea al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non essendole stato notificato il ricorso che ne è stato oggetto, propone opposizione di terzo per la riforma della sentenza stessa, nella parte relativa all’annullamento del bando.

L’opposizione è ammissibile.

L’associazione opponente, infatti, è titolare, in quanto aggiudicataria della concessione oggetto del bando annullato dal Tribunale amministrativo in forza del provvedimento 18 settembre 2008, pubblicato all’albo pretorio del Comune fino all’11 ottobre 2008, di una situazione soggettiva direttamente configgente con quella dedotta in giudizio dalla cooperativa G. S., tendente all’annullamento dell’intera procedura conclusasi con l’aggiudicazione. Tale situazione soggettiva, consolidatasi prima della proposizione del ricorso di primo grado, notificato il 28 ottobre 2008 unicamente alla Regione Abruzzo e al Comune di Martinsicuro, comporta la pretermissione del contraddittore necessario, rimasto estraneo al giudizio e direttamente vulnerato dalla sentenza non ancora passata in giudicato. L’associazione ricorrente vanta dunque una posizione giuridicamente qualificata che la abilita a chiedere la riforma della sentenza dannosa del proprio legittimo interesse.

Nel merito, l’opposizione è fondata.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla cooperativa G. S. sul presupposto della illegittimità della riserva in favore di associazioni senza fine di lucro, contenuta nel bando di gara adottato il 28 luglio 2008 per l’assegnazione dell’area alla quale aspirava la stessa ricorrente, alla luce dei principi fissati dalla Comunità europea in relazione agli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza.

A prescindere dall’esaminare l’ambito di applicazione di tali principi e la correttezza della deduzione trattane dai primi giudici, si deve sottolineare che (come, del resto, si legge nella stessa sentenza impugnata), la riserva contenuta nel bando, contestata con il ricorso di primo grado, costituisce pedissequa applicazione della variante al piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvata in via definitiva con deliberazione consiliare 15 maggio 2008, n. 23.

L’art. 23 delle norme tecniche di attuazione contiene, infatti, l’individuazione di un’area sulla quale "si prevede il rilascio di una nuova concessione demaniale a favore di associazioni Onlus operanti nel settore della disabilità….La selezione avverrà tramite criteri prestabiliti dal bando pubblico".

La riserva contestata dalla cooperativa ricorrente in primo grado (operante anch’essa nel settore dell’assistenza ai disabili) deriva, quindi, direttamente dalla citata prescrizione del piano comunale, che, legalmente conosciuto e depositato agli atti del giudizio di primo grado, non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente. Il ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo si manifesta, perciò, inammissibile.

In conclusione, l’opposizione è fondata e deve essere accolta; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, ma le spese del giudizio possono essere compensate anche per il secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo in epigrafe indicata, l’accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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