Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 20-05-2011, n. 20018

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte di appello di Napoli dell’18.11.2009, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, del 26.6.2008 concesse alla B. le attenuanti generiche rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa per ricettazione di un assegno.

L’imputata, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste A., consegnava il titolo che era stato oggetto di denuncia di smarrimento, a D.M.L. collaboratore addetto ai pagamenti per la società "Elisir s.r.l." di cui la B. era titolare. La donna sottoscriveva, dopo che il titolo era rimasto insoluto, una dichiarazione che attestava che il titolo era stato consegnato come mezzo di pagamento per forniture alla sua ditta e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso del titolo.

L’imputata lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata in quanto non vi era stato alcun accertamento sull’elemento psicologico del reato. Non erano state approfondite affatto le circostanze del caso; le dichiarazioni rese dalla donna erano certamente incompatibili con il dolo della ricettazione.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile. Non è contestato che il titolo di cui è processo sia di provenienza illecita e che è emerso il possesso da parte della ricorrente che lo consegnò al D.M., addetto ai pagamenti per conto della società gestita dalla stessa ricorrente. La Corte territoriale ha osservato che nessuna plausibile giustificazione ha offerto la ricorrente in ordine al possesso del titolo.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente nonchè coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la conoscenza della provenienza delittuoso della cosa può desumersi sa qualsiasi elemento…, anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta" (cass. n. 2436/1997).

La motivazione appare come detti persuasiva; le censure sono di mero fatto e del tutto generiche non allegando dettagliatamente in ricorso neppure le giustificazioni offerte dal ricorrente che comunque sembrano relative alla destinazione dell’assegno, ma non alla sua provenienza.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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