Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con determinazione n. 2886 del 12 agosto 2008, il Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna disponeva, in applicazione dell’articolo 47 del Codice della Navigazione, la decadenza dalla concessione demaniale n. 46 del 6 giugno 2000, avente ad oggetto uno specchio d’acqua libero della superficie di mq. 2592, quattro pontili galleggianti ed una superficie a terra di mq. 1810, rilasciata in favore del Centro nautico A.N.M.I. di Sant’Antioco – associazione affiliata alla Federazione Italiana Vela, che opera senza fini di lucro per lo sviluppo delle attività sportive e marinaresche – per "la realizzazione di una base nautica per l’insegnamento e la pratica dell’attività sportiva velica, agonistica e non, dei propri affiliati".

A motivazione dell’atto di decadenza era fatto richiamo a plurime inadempienze del concessionario inerenti:

– al posizionamento, in difetto di autorizzazione, fuori dell’ area concessa di una condotta idrica interretta della lunghezza di mt. 14,80 e di un tombino per il posizionamento di un contatore;

– alla destinazione dell’area in concessione ad alaggio e ad approdo a secco di piccole imbarcazioni della scuola vela;

– all’aver introdotto innovazioni all’interno dell’ area in concessione consistenti: nella realizzazione di una recinzione metallica dell’ altezza di mt. 2,00; di uno scivolo a mare a mezzo di terra da riporto e nella rimozione di due dei quattro pontili posti nello specchio d" acqua, omettendo il loro successivo riposizionamento.

Avverso l’atto di decadenza il Centro Nautico proponeva ricorso al T.A.R. per la Sardegna assumendone l’ illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza n. 1523 del 2009, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Ha proposto appello la Regione Autonoma della Sardegna, che ha contraddetto le conclusioni del primo giudice ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che venga dichiarato inammissibile, ovvero respinto nel merito, il ricorso proposto in prime cure.

Con nota depositata il 19 settembre 2011, la Regione appellante ha insistito per l’ accoglimento del gravame.

Resiste il Centro nautico A.N.M.I. di Sant’Antioco che, con memoria depositata il 3 marzo 2011, ha contrastato i motivi di appello ed ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Con il primo mezzo la Regione autonoma Sardegna rinnova l’eccezione – disattesa dal T.A.R. – di inammissibilità del ricorso in primo grado, per la mancata notifica alla ditta B. G. Costruzioni Nautica, che aveva "manifestato il proprio interesse all’ampliamento del cantiere navale (dalla stessa gestito) attraverso l’ occupazione di aree circostanti, parzialmente occupate dalla ricorrente concessionaria".

L’eccezione va respinta.

Si tratta, invero, di soggetto che non riveste la qualità di contraddittore necessario, in quanto non formalmente contemplato nel provvedimento impugnato quale destinatario di posizioni di vantaggio che verrebbero compromesse per effetto della dichiarazione di decadenza della concessione.

Sul piano sostanziale l’aspirazione della ditta B. G., quale proprietaria dell’ area confinante, a subentrare nel rapporto concessorio, dà luogo ad un mero interesse di fatto che, se abilita ad intervenire in giudizio (come del resto avvenuto) a sostegno della ragioni dell’Amministrazione, non onerava il ricorrente ad instaurare nei suoi confronti il contraddittorio con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

3). Nel merito la sentenza appellata merita conferma.

3.1). In sede di appello la Regione Sardegna insiste sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 47, lett. f), cod. nav., che giustificano la declaratoria di decadenza "per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento".

L’Amministrazione ricorrente – a sostegno della statuizione adottata – dà rilievo, con specifico richiamo alla mancanza della preventiva autorizzazione paesaggistica, all’occupazione da parte del Centro Nautico di un’area demaniale marittima, al di fuori dell’area in concessione, per il posizionamento di una condotta idrica interrata, con annesso tombino all’interno del quale è stato posizionato un contatore

Osserva la Sezione che, ai fini dell’adozione della pronunzia di decadenza, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata.

La realizzazione della condotta di adduzione d’acqua configura un’iniziativa che non si pone in contrasto con il disciplinare di concessione. In esso è, infatti, previsto che "il concessionario si impegna attivare ed assicurare" una serie di servizi nominativamente indicati, fra i quali la "fornitura acqua".

La realizzazione di detta condotta non è inoltre avvenuta in patente violazione di "obblighi… imposti da norme di legge o di regolamento".

Come posto in rilievo dal primo giudice, l’intervento è assistito da plurime autorizzazioni rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dal Comune di S. Antioco, dalla locale Capitaneria di Porto e dall’Agenzia delle Dogane.

Il posizionamento nel sottosuolo della condotta ed il limitato impatto sul territorio non evidenzano, inoltre, un intento di agire in danno delle norme a tutela del paesaggio, essendo in contestazione la soglia di rilevanza dei lavori, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Non emerge, in conclusione, un rilevante ed accertato danno ambientale, in connessione con l’esercizio della concessione, che possa di per sé giustificare l’adozione dell’atto di decadenza.

Tantomeno detti lavori – esterni all’area assegnata in godimento – compromettono lo scopo per il quale la concessione è stata rilasciata, configurandosi per di più, come prima esposto, adempitivi di una specifica clausola della stesso atto di concessione.

3.2). Il provvedimento regionale di decadenza individua due ulteriori iniziative del concessionario, qualificate abusive, consistenti nell’aver "delimitato parzialmente l’area in concessione con recinzione metallica tipo "orsogrill’ di circa mt. 2,00 di altezza" e nell’aver realizzato uno "scivoloa mare… con terra da riporto per il varo e l’alaggio di imbarcazioni".

3.3). Quanto alla recinzione, realizzata con materiali precari e di facile amovibilità, il Centro nautico aveva dato comunicazione dell’avvenuta rimozione in data anteriore (4 marzo 2008) all’adozione del provvedimento di decadenza, così che la sua presenza non poteva essere elevata a presupposto della determinazione adottata.

Sotto ulteriore profilo l’art. 1, comma 2 ter, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ad integrazione della disciplina del codice della navigazione, prevede la revoca della concessione demaniale marittima "qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie che costituiscano inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione".

E’ agevole rilevare che la realizzazione di una recinzione di facile amovibilità, in esercizio dello "jus excludendi alios" (peculiare anche a chi abbia in godimento esclusivo una porzione di territorio di proprietà demaniale), da assoggettarsi a sola denunzia di inizio di attività, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 22 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380, non integra una violazione edilizia, connotata da estremi di gravità, che possano giustificare l’emissione del provvedimento impugnato.

3.4). Quanto alla realizzazione dello scivolo a mare, lo stesso si configura destinato all’utilizzo dell’area demaniale per gli scopi di interesse collettivo per le quali fu a suo tempo richiesta e concessa (attività di scuola vela). L’utilizzo di materiali di riporto, agevolato dalla naturale conformazione dei luoghi – esclude, anche in questo caso, che si versi a fronte ad in intervento riconducibile nel novero delle "gravi violazioni edilizie".

3.5). L’aver destinato parte dell’area in concessione per l’"alaggio" di piccole imbarcazioni, utilizzate per la scuola di vela non configura, inoltre, una condotta inadempiente degli obblighi del concessionario.

Detto utilizzo si collega, invero, agli scopi sociali di diffusione delle pratiche sportive nautiche perseguite dall’associazione beneficiaria dell’uso speciale dell’area del demanio marittimo e si non pone in contrasto con l’oggetto della concessione che, nel consentire espressamente l’"approdo", rende possibile usi accessori, nei limiti della non compromissione del bene e della sua destinazione naturale.

3.6). In ordine alla rimozione di due dei quattro pontili siti nello specchio acqueo dato in concessione, destinati ad approdo di unità da pesca, il Centro Nautico ha documentato l’evoluzione del rapporto con la categoria dei beneficiari dell’approdo, inizialmente regolamentato con accordo di programma, al quale ha successivamente rinunciato l’associazione di pescatori firmataria.

La condizione precaria dei pontili – di cui viene dato atto nello stesso provvedimento di concessione che li qualifica in stato "di completo abbandono" – ha comportato lo smontaggio degli stessi finalizzato a lavori manutentivi, come da determina dello stesso Ufficio circondariale marittimo di S. Antioco. Il ritardo del loro riposizionamento nelle specchio d’acqua non configura un’irreversibile compromissione degli scopi primari per i quali la concessione demaniale è stata rilasciata (diffusione e promozione dell’attività sportiva velica), che non sono messi in discussione né contestati nel provvedimento di decadenza.

Le considerazioni che precedono portano ad escludere che si versi a fronte di un pluralità di inadempienze che per sommatoria – come sostenuto della Regione appellante – giustifichino l’estrema misura di decadenza della concessione.

Il Centro Nautico, invero, non ha disatteso gli obblighi primari posti a suo carico dal disciplinare di concessione, né ha posto in essere attività in pregiudizio del bene demaniale e della sua naturale destinazione. Esso ha svolto, invece, positive iniziative per la composizione dei diversi interessi coinvolti dal rapporto concessorio, non sottraendosi ai controlli degli organi pubblici, come dimostrato dalla copiosa documentazione esibita in giudizio.

L’appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili delle controversia, le spese e gli onorari possono essere compensati fra le parti per il presente grado del giudizio,
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 386 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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