Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-05-2011, n. 19990 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

invio.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del Questore di Terni emessa ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 al Sig. L. è stato posto il divieto di frequentare per la durata di tre anni i luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche ed è stato ordinato di presentarsi presso l’autorità di pubblica sicurezza in orario coincidente con le partite di calcio della Ternana.

Con l’ordinanza qui impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni ha convalidato il provvedimento del Questore.

Avverso tale ordinanza il Sig. L. ha proposto ricorso avanti questa Corte prospettando quattro diversi motivi di ricorso con cui lamenta la insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, e in particolare dell’obbligo di presentazione, lamenta l’eccessività della durata della misura e, infine, la mancata considerazione da parte del Giudice delle indagini preliminari degli elementi a lui sottoposti con la memoria ritualmente presentata dalla Difesa.
Motivi della decisione

Osserva il Procuratore Generale nelle sue richieste che il Giudice delle indagini preliminari da atto in motivazione del pervenimento di deduzioni difensive, ma che le ragioni esposte a sostegno della decisione prescindono totalmente dal contenuto di tali deduzioni e finiscono così per violare il diritto della persona ad un effettivo esame degli argomenti portati avverso il provvedimento che si contrasta.

Si versa, così, in ipotesi di violazione dell’obbligo di effettiva motivazione così come definita, per la materia in esame, dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 44273 del 2004, Labbia (rv 229112). A tale violazione conseguono, secondo la giurisprudenza di questa Sezione (per tutte si veda la sentenza n. 16404 del 2010, Toffolo, rv 246763) l’annullamento con rinvio dell’ordinanza nella parte concernente l’obbligo di presentazione, nonchè la sospensione dell’efficacia del relativo obbligo per il tempo che intercorrerà fino alla decisione definitiva.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame; dichiara sospesa l’efficacia dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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