Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3044 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso l’atto di appello in esame – (n. 8858/09, notificato il 7.10.2009 e depositato il 5.11.2009 – si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta n. 61/2009 in data 8.7.2009 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso n. 88 del 2008 proposto dal signor L. M., avverso il decreto del Presidente della Regione n. 33570/pref. del 9.10.2008, avente ad oggetto "ricorso gerarchico…avverso il decreto del Questore di Aosta in data 1.7.2008 di revoca della licenza di porto di fucile e della validità del Carnet de chasse".

Nella citata sentenza si ricordava come, a seguito di una perquisizione effettuata il 6.2.2008, in locali rientranti nella disponibilità del citato signor M., fosse stata accertata la presenza di un fucile Beretta calibro 12, denunciato non dal materiale detentore ma da un altro soggetto, nonché di numerose munizioni non custodite diligentemente.

In tale situazione il Questore di Aosta riteneva che il medesimo signor M. non desse più affidamento di non abusare delle armi ed assumeva le determinazioni conseguenti, oggetto dell’impugnativa in esame; l’interessato aveva invece escluso la propria volontà di detenere l’arma in questione, di proprietà del cognato e a disposizione del medesimo.

Nella medesima sentenza, tuttavia, si sottolineava come l’illecita detenzione dell’arma fosse stata riconosciuta sussistente dall’Autorità giudiziaria penale, avendo il GUP di Aosta, con sentenza depositata il 21.5.2009, assolto l’imputato per la mancata custodia delle cartucce, ma condannato lo stesso per la detenzione del fucile, sia pure modificando il capo di imputazione (violazione dell’art. 10, anziché dell’art. 12, della legge 14.4.1974, n. 497: illiceità della detenzione, ma non anche illecito porto d’arma).

Una volta confermato l’accertamento del fatto, d’altra parte, il giudizio di inaffidabilità sarebbe risultato "tutt’altro che immotivato ed illogico" tenuto conto dell’ampia discrezionalità, attribuita all’Autorità di Polizia in materia di detenzione di armi, con ravvisata sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revoca e per il divieto di porto d’armi di cui trattasi, in base al combinato disposto degli articoli 11, comma 2 e 43, comma 2 del T.U.L.P.S, con ulteriore inammissibilità della censura di disparità di trattamento, non prospettata nel ricorso gerarchico.

2. In sede di appello venivano reiterate censure di travisamento dei fatti, violazione degli articoli 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché di eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità.

3. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello meriti accoglimento.

L’ampia discrezionalità, riconosciuta nel settore di cui trattasi all’Autorità amministrativa, ex art. 43, comma 2, R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; cfr. anche in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 28.3.2007, n. 1432 e 17.12.2007, n. 6477), non preclude infatti la disamina dei vizi funzionali, in grado di evidenziare la non rispondenza dell’atto ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, vizi di cui si considerano fattori sintomatici l’erronea percezione dei fatti, l’incongruità dell’iter logico seguito, la contraddittorietà o la disparità di trattamento in situazioni analoghe.

Nel caso di specie si ravvisano non errori di fatto, ma una certa incongruità fra l’archiviazione della pratica, relativa al divieto di detenzione di armi (nota del Presidente della Regione n. 17144/pref. del 9.5.2008), per dichiarata mancanza di elementi, atti a far presumere al riguardo "un pericolo di abuso"e la motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui, "per i fatti in premessa descritti" l’attuale appellante non avrebbe più dato affidamento"di non abusare delle armi", di modo che – dopo avere illecitamente detenuto un’arma, il citato signor M. sarebbe ancora affidabile per la detenzione, ma non anche per il porto d’armi ad uso caccia.

Va dunque ravvisato un eccesso di potere, per il fatto che le valutazioni formulate dal Questore di Aosta e dal Presidente della Regione, contestate col ricorso di primo grado, non abbiano tenuto conto delle risultanze del distinto provvedimento emesso dal medesimo Presidente in data 9 maggio 2008. Non irrilevante inoltre – sia pure con le cautele imposte dalla diversità delle situazioni sanzionate – appare il deposito in atti di tre provvedimenti della medesima Amministrazione, pressoché coevi a quello di cui si discute, nei quali a condotte simili a quella dell’appellante (o, ad un primo esame, anche più gravi, trattandosi in un caso di armi inadeguatamente custodite, in siti accessibili ai figli minori dell’interessato, di cinque e otto anni) corrispondeva la mera sospensione e non la revoca del porto d’armi.

4. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello possa essere accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese giudiziali dei due gradi, da porre a carico della parte soccombente costituita in giudizio, vengono liquidate nella complessiva misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 8858 del 2009 e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 88 del 2008 ed annulla gli atti impugnati.

Condanna la Questura di Aosta al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, a favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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