Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19537 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso, relativa all’IRAP dell’anno 1998.

L’adita CTP di Bologna, rigettava il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello del contribuente, lo accoglieva, ed in riforma della decisione di prime cure, riconosceva il diritto al rimborso dell’imposta. Con ricorso notificato il 02 marzo 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Il ricorso, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., nonchè per insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo.

Trattasi di doglianze infondate, sia in base a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate" (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, "denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

Nel caso, la decisione impugnata appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di una concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce(assenza dipendenti, modesti capitali, assenza organizzazione), e d’altronde, data la correttezza logico formale della motivazione, le doglianze non sembrano specifiche e conferenti, non essendo, peraltro, indicati ulteriori elementi pretermessi, in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese del giudizio, per insussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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