Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-05-2011, n. 19989 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con articolata ordinanza emessa in data 6 Aprile 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di restituzione alla sig.ra C. del bene immobile per il quale risultava disposta, a seguito di estinzione del reato edilizio e del reato paesaggistico per prescrizione e di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, la restituzione al Comune di (OMISSIS).

Avverso tale decisione propone ricorso la Sig.ra C., in sintesi lamentando la violazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 31 e dell’art. 262 c.p.p. per avere il Giudice delle indagini preliminari qualificato l’ordine di demolizione emesso dal Comune di (OMISSIS) ai sensi dell’art. 31. citato, mentre si tratta di provvedimento assunto ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 27; a tale errore consegue che è stato erroneamente ritenuto perfezionatosi il procedimento di acquisizione al patrimonio del Comune. Tale procedimento richiede che il Comune adotti un atto amministrativo definitivo (la trascrizione), così come chiarito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25196 del 2008.
Motivi della decisione

Il tema delle conseguenze del mancato adempimento dell’ordine di demolizione dell’immobile oggetto di abuso edilizio e delle correlate forme di acquisizione del bene al patrimonio comunale è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che in passato è giunta a soluzioni interpretative diverse. Correttamente nel ricorso viene richiamata la sentenza n. 25196 del 2008 quale precedente che giustificherebbe l’impugnazione.

Tuttavia, a far data dalla sentenza n. 1819 del 2009, PM in proc. Ercoli (rv 242254), questa sezione ha adottato un indirizzo oramai consolidato (si veda per tutte la sentenza n. 22237 del 2010, Gotti, rv 247653) che fa discendere l’acquisizione del bene al patrimonio comunale dalla mera condotta di consapevole inadempimento all’ordine di demolizione impartito, senza che, una volta scaduto inutilmente il termine concesso, assumano rilievo nè la notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che rappresenta unicamente il titolo necessario per l’immissione in possesso dell’ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di acquisizione, nè la successiva trascrizione, che assume rilievo ai soli fini di opponibilità ai terzi.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186. e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *