Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Riccardo Savoia – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere, relatore
SENTENZA
sul ricorso n. 154/2009, proposto da Gestione Villaggi Turistici Rosapineta S.a.s. di P. Brazzalotto & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Migliorini e Giovanni Ruberto, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma n. 521;
contro
il Comune di Rosolina (Ro) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
l’Agenzia del demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
l’Agenzia del demanio – filiale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
il Ministero dell’economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Rosolina – Settore VIII° Demanio marittimo turistico-ricreativo, prot. 24057, dd. 19.12.2008, di determinazione e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale relativi all’anno 2008, e di richiesta di adeguamento della polizza fideiussoria con riferimento alla concessione demaniale marittima n. 9 dd. 27.3.2006; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 16.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.1.2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 28 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Migliorini per la parte ricorrente e Gasparini per l’Agenzia del demanio;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1. La ricorrente , titolare della concessione demaniale marittima n. 9/03 avente a oggetto l’occupazione di un’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un villaggio turistico e area spiaggia a uso pubblico, impugna con il ricorso in epigrafe i provvedimenti con cui il Comune ha rideterminato il canone di concessione, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto concessorio come attinente a un’attività commerciale anziché ricettiva.
2. Si è costituita l’Agenzia del demanio che ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
L’eccezione è fondata.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.
La giurisprudenza anche di recente ha avuto modo di affermare che laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e alla misura dello stesso la pubblica amministrazione sia priva di qualsiasi discrezionalità, poiché se è vero che nella determinazione dell’ammontare dei canoni l’amministrazione deve comunque fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico contabile, si tratta comunque di questione afferente diritti soggettivi, senza coinvolgere perciò profili di discrezionalità amministrativa, consistendo in realtà nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata da norma di legge, e solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero gli obblighi e ai diritti che ne derivano sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Orbene nel caso in esame il Comune si è limitato ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296 del 2006, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio, e tale qualificazione non viene meno perché la ricorrente censura l’erroneo inquadramento della propria concessione come relativa ad attività ricettiva e non commerciale, perché l’applicazione di un parametro o di un altro non incide sulla natura del rapporto concessorio, ma rileva esclusivamente sull’importo in concreto del canone, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.
Ancora, anche seguendo i dettami recati dalla Corte costituzionale dapprima nella sentenza n.204/04 e da ultimo nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto non si apprezzano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo, come già detto, la causa esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere (Cfr. Tar Veneto, 5 febbraio 2008, n.219, Tar Lazio 16/4/2008).
Il ricorso dunque è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Tribunale, inoltre, per il principio della