Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 240/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 154/2009, proposto da Gestione Villaggi Turistici Rosapineta S.a.s. di P. Brazzalotto & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Migliorini e Giovanni Ruberto, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma n. 521;

contro

il Comune di Rosolina (Ro) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

l’Agenzia del demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

l’Agenzia del demanio – filiale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;

il Ministero dell’economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Rosolina – Settore VIII° Demanio marittimo turistico-ricreativo, prot. 24057, dd. 19.12.2008, di determinazione e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale relativi all’anno 2008, e di richiesta di adeguamento della polizza fideiussoria con riferimento alla concessione demaniale marittima n. 9 dd. 27.3.2006; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visto il ricorso, notificato il 16.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.1.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 28 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Migliorini per la parte ricorrente e Gasparini per l’Agenzia del demanio;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

1. La ricorrente , titolare della concessione demaniale marittima n. 9/03 avente a oggetto l’occupazione di un’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un villaggio turistico e area spiaggia a uso pubblico, impugna con il ricorso in epigrafe i provvedimenti con cui il Comune ha rideterminato il canone di concessione, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto concessorio come attinente a un’attività commerciale anziché ricettiva.

2. Si è costituita l’Agenzia del demanio che ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

L’eccezione è fondata.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.

La giurisprudenza anche di recente ha avuto modo di affermare che laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e alla misura dello stesso la pubblica amministrazione sia priva di qualsiasi discrezionalità, poiché se è vero che nella determinazione dell’ammontare dei canoni l’amministrazione deve comunque fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico contabile, si tratta comunque di questione afferente diritti soggettivi, senza coinvolgere perciò profili di discrezionalità amministrativa, consistendo in realtà nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata da norma di legge, e solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero gli obblighi e ai diritti che ne derivano sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene nel caso in esame il Comune si è limitato ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296 del 2006, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio, e tale qualificazione non viene meno perché la ricorrente censura l’erroneo inquadramento della propria concessione come relativa ad attività ricettiva e non commerciale, perché l’applicazione di un parametro o di un altro non incide sulla natura del rapporto concessorio, ma rileva esclusivamente sull’importo in concreto del canone, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.

Ancora, anche seguendo i dettami recati dalla Corte costituzionale dapprima nella sentenza n.204/04 e da ultimo nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto non si apprezzano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo, come già detto, la causa esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere (Cfr. Tar Veneto, 5 febbraio 2008, n.219, Tar Lazio 16/4/2008).

Il ricorso dunque è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Tribunale, inoltre, per il principio della

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