Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-09-2011, n. 19536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni per evasione dell’imposta sugli spettacoli degli anni 1997, 1998 e 1999.

L’adita CTP di Grosseto, accoglieva il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo accoglieva, ritenendo fondata la pretesa impositiva. Con ricorso notificato il 07- 14 dicembre 2006, affidato a sei mezzi, il M. ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimato Ministero e l’Agenzia Entrate, giusto controricorso notificato il 22.01.2007, hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.
Motivi della decisione

In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto non proposto nei confronti della giusta parte.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Grosseto, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio e chiamato in causa con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 07-14 dicembre 2006, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può, quindi, ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

A diverse conclusioni, peraltro, non induce la circostanza che il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, hanno svolto difese in questo grado giudizio.

Infatti, il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, notificato il 22 gennaio 2007, non è idoneo a sanare l’erronea vocatio in ius, sia perchè – vertendosi in tema di inammissibilità – trattasi di vizio insanabile(Corte Costituzionale n. 97/1967, sia pure perchè, la notifica del controricorso è intervenuta, come rilevato, in data 22.01.2007, quindi, allorquando, decorso il termine lungo dal deposito della sentenza, – avvenuto il 24.10.2005, – si era già formato il giudicato.

Avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, a seguito della riforma ordinamentale introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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