Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 20-05-2011, n. 19987 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

za "in parte qua".
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 Settembre 2009, il Tribunale di Macerata ha applicato a ciascun imputato la pena di sessanta giorni di arresto e 3.000,00 Euro di ammenda in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e dall’art. 93 e ss..

Ricorre avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando l’esistenza di una violazione di legge per avere il Tribunale omesso di ordinare la demolizione delle opere abusive, sanzione che deve essere applicata, ai sensi del D.Lgs. n. 380 del 2001, artt. 31 e 98 anche in ipotesi di sentenza di applicazione della pena e non solo in caso di condanna.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Il testo delle disposizioni di legge citate dal ricorrente non lascia dubbi circa il fatto che in caso di applicazione della pena per il reato D.Lgs. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b) e c) il giudicante debba disporre la demolizione delle opere abusive. In favore di tale interpretazione della legge si è espressa costantemente la giurisprudenza di questa Sezione (si vedano, per tutte, la sentenza n. 35386 del 2007, PG in proc. Sannino, e più recentemente la sentenza n. 16390 del 2010 emessa all’udienza del 17 Febbraio 2010).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e contemporaneamente deve essere disposta la demolizione delle opere abusive, che costituisce sanzione obbligatoria e può essere disposta per questo anche dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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