Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 20-05-2011, n. 19986

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 Marzo 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato al Sig. M. la pena di sei mesi di reclusione, sostituiti con la sanzione pecuniaria di 6.840,00 Euro, in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n 74, art. 10 (reati commessi dal (OMISSIS)).

Ricorre avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia lamentando violazione di legge per avere il Giudice di prime cure omesso di disporre in merito alla recidiva ritualmente contestata all’imputato.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata.

Se è vero che il capo di imputazione reca l’indicazione della "recidiva reiterata" e che la decisione impugnata non fa menzione di tale circostanza, appare evidente dal contesto della decisione stessa che il giudice ha ritenuto di non applicare in concreto la circostanza aggravante.

Ed invero, la motivazione del provvedimento espressamente indica che il giudicante ha proceduto ad esaminare sia la gravità del reato sia "la capacità a delinquere del colpevole" e che di tali elementi ha tenuto conto nel determinare la congruità della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.. Non vi è dubbio che la capacità a delinquere della persona sia elemento che ricomprende la condotta anteatta nel caso in esame originante la contestazione della recidiva, con la conseguenza che va escluso che il giudice abbia omesso in parola di valutare l’esistenza della recidiva ed omesso di dare conto in motivazione degli elementi valutati.

Non sussistendo il vizio lamentato dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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