Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3039 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha regolamentato definitivamente l’articolazione tariffaria per l’intero periodo di cui è causa con deliberazione 21 giugno 2005, n. 122, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 13 luglio 2005, così sostituendo e superando la deliberazione 31 marzo 2005, n. 62, oggetto del gravame proposto dalla società odierna appellante davanti al Tribunale amministrativo della Lombardia;

Considerato che la nuova regolamentazione (che in parte è analoga a quella contenuta nella predetta deliberazione n. 62/05, e che è stata ritenuta legittima con sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia 31 luglio 2006, n. 1904, passata in giudicato) è entrata in vigore prima della proposizione dell’appello oggi in esame, notificato il 5 maggio 2006;

Ritenuto che, pertanto, l’appello stesso è inammissibile, e tale deve essere dichiarato dal Collegio, con consequenziale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio alla parte appellata;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società appellante a rifondere all’Autorità resistente le spese del grado, nella misura di 1.000 (mille) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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