Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 20-05-2011, n. 19974 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 16 Aprile 2010 al termine di rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare DEL Tribunale DI TERAMO ha condannato il Sig. M., giudicato in stato di custodia cautelare, alla pena di sei anni di reclusione e 28.000,00 Euro di multa in relazione al reato previsto dall’art. 81 cpv. c.p. e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. In particolare, l’imputato è stato ritenuto colpevole di plurime condotte di cessione di modeste quantità di sostanza stupefacente, ivi compresa l’ipotesi (capi B ed E) aggravata ai sensi dell’art. 80, lett. g) della medesima legge per avere effettuato la cessione all’interno del Sert di (OMISSIS). Fatti commessi dal (OMISSIS).

Il Giudice dell’udienza preliminare ha escluso la sussistenza dell’ipotesi che la sostanza ceduta non avesse proprietà stupefacenti, ipotesi prospettata dall’imputato solo in sede di spontanee dichiarazioni e dopo che dichiarazioni parzialmente ammissive erano state rese in sede di interrogatorio; quindi, ritenuto che i precedenti penali non consentano la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva solo per evitare l’irrogazione di una pena inadeguata al fatto, ha fissato la pena base (capo E) in sei anni di reclusione e 27.000,00 Euro di multa per giungere, riconosciuta la continuazione tra i diversi episodi di reato e applicata la diminuente del rito, alla pena finale di sei anni di reclusione e 28.000,00 Euro di multa.

Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila che lamenta violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’aumento di pena per la recidiva. La motivazione, infatti, risulta generica, omette di considerare la rilevanza dei precedenti in relazione ai fatti oggetto della condanna irrogata, ignora la circostanza che le ultime delle numerosissime condanne hanno ad oggetto fatti recenti: elementi che impongono l’applicazione dell’art. 99 c.p. al caso concreto.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento nella parte in cui censura la motivazione della sentenza con riferimento alla mancata applicazione della recidiva.

Posto che la recidiva è circostanza che attiene alle condizioni personali e si collega, da un lato, all’esistenza di precedenti condanne e, dall’altro, ad una valutazione dell’incidenza che i precedenti hanno rispetto al giudizio di pericolosità attuale dell’imputato (da ultimo, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 35738 del 2010, P.G., Calibe e altro), non appare conforme al dato normativo escludere la circostanza con la motivazione che la sua applicazione comporterebbe un aumento di pena tale da condurre ad applicare una sanzione che il giudicante ritiene troppo elevata rispetto al fatto.

La legge prevede altre circostanze che, ove applicabili, possono comportare un adeguamento della pena alla concreta gravità del fatto e possono eventualmente bilanciare la recidiva contestata e ritenuta in sentenza, ma non autorizza in alcun modo l’esclusione della recidiva ove ne sussistano i presupposti.

Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui con errata motivazione ha escluso l’applicazione della recidiva contestata e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Teramo affinchè proceda a nuovo esame nel rispetto del principio affermato con la presente decisione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione concernente la recidiva con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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