Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 20-05-2011, n. 19973 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

IL Sig. O. fu rinvenuto, il 31 Luglio 2008, in possesso di circa 12 grami di cocaina, confezionati in quattro diversi involucri e nascosti nell’abitacolo della propria auto, nonchè di ulteriori gr. 4,14 di hashish rinvenuti poco dopo nella sua abitazione.

Con sentenza emessa in data 5 Agosto 2008 il Tribunale di Roma lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa in relazione al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. Il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca del denaro (Euro 280,00) e dell’autovettura in sequestro.

Con sentenza emessa in data 3 Novembre 2009, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della prima decisione, ha confermato la condanna del Sig. O. e ha disposto la sospensione condizionale della pena, non concessa dal Tribunale, respingendo i restanti motivi di appello.

Il Sig. O. propone ricorso, lamentando in sintesi:

1. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando illogico ritenere che le stesse siano assorbite dalla qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5;

2. errata applicazione dell’art. 240 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 100 per avere la Corte di Appello fornito una motivazione solo apparente delle ragioni che conducono alla confisca dell’autovettura; questa non era stata in alcun modo modificata o attrezzata per trasportare la sostanza, così che non sussistono i presupposti per ritenere esistente un nesso tra la vettura stessa e la droga nei termini indicati dalla costante giurisprudenza della Corte.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che solo il motivo in tema di confisca dell’autovettura meriti di essere accolto.

E, invero, la decisione dei giudici di merito circa la qualificazione del reato nei limiti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 trova la sua giustificazione nella modestia obiettiva del fatto stesso e nella condizione di tossicodipendenza dell’imputato.

Tali elementi, che concernono sia gli aspetti obiettivi sia quelli soggettivi del reato, sono stati ritenuti assorbenti del quadro complessivo concernente la responsabilità dell’imputato e la risposta sanzionatoria, non emergendo altre circostanze che giustifichino l’applicazione dell’art. 62-bis c.p., non riconosciuta in primo grado, e un’ulteriore riduzione della pena. Si è in presenza, a parere della Corte, di una valutazione attinente il merito della decisione e priva di vizi riconducibili a manifesta illogicità, con la conseguenza che essa non può essere oggetto di censura da parte del giudice di legittimità.

Quanto alla confisca dell’autovettura, la Corte rileva che la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che il semplice utilizzo di un’auto per trasportare la droga possa giustificare la confisca del mezzo; la confisca così detta "facoltativa", dell’autovettura può trovare applicazione qualora l’automezzo sia stato attrezzato o modificato al fine di commettere il reato o quando risulti provato che esso costituisce uno strumento stabile di realizzazione dell’illecito (si veda per tutte, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 24756 del 2007, Martinez, rv 236973).

Tutti elementi che nel caso di specie non emergono dall’imputazione e non sono stati indicati nella motivazione, con la conseguenza che il provvedimento in ordine alla confisca dell’autovettura deve essere eliminato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura, confisca che elimina. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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