Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3036 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto di appello n. 3762/06, notificato il 28.4.2006 il signor A. Z. impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, n. 942 del 24.6.2005 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso n. 329 del 2005, proposto per l’annullamento della nota del Capo Servizio del Dipartimento Amministrativo per gli Studenti, Formazione e Orientamento, n. 61 del 22.2.2005, concernente l’iscrizione del medesimo signor Z. al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Nella citata sentenza si osservava come – dopo l’originario mancato superamento degli esami di ammissione – il ricorrente fosse stato ammesso ai corsi con riserva per effetto di un’ordinanza cautelare, con successiva applicabilità della legge 19.11.2004, n. 288, implicante sanatoria per gli studenti irregolarmente iscritti ai corsi di laurea.

Tale sanatoria, tuttavia, non avrebbe coperto anche la nullità degli esami sostenuti, dichiarata in data 5.7.2004, dopo l’inoppugnato provvedimento di esclusione dall’Ateneo del 5.7.2002; non sarebbe stato possibile, inoltre, disapplicare il regolamento universitario, che prevedeva delle preclusioni all’iscrizione agli anni di corso successivi, per gli studenti che non avessero superato un determinato numero di esami nelle annualità precedenti.

In sede di appello, avverso le conclusioni sopra sintetizzate venivano prospettate censure di violazione di lege ed eccesso di potere sotto vari profili, mentre l’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.

2. Con atto depositato il 15.3.2011, tuttavia, l’appellante rendeva nota la propria intervenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa, essendo ormai stato concluso il corso di studi, con acquisizione della laurea e della successiva abilitazione professionale.

Tale posizione era ribadita dalla difesa del medesimo appellante nell’udienza di discussione, con precisazione dell’avvenuto superamento dei vizi a suo tempo rilevati dall’Amministrazione e nella consapevolezza della cessazione di efficacia, dopo la presente pronuncia, dell’ordinanza della sezione n. 2417/2006, emessa in sede cautelare.

3. In tale situazione, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese giudiziali, in considerazione della delicatezza della questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello indicato in epigrafe n. 3762 del 2006.

Compensa le spese giudiziali del secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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