Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-05-2011, n. 3032 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dello Stato Paola Palmieri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata (n. 482 del 7.2.2005, che non risulta notificata), il TAR per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1162 del 2001, proposto dalla professoressa P. B., per l’annullamento dell’atto emesso dal Provveditore agli studi di Grosseto (n. prot. 8877/1 del 2.5.2000), concernente il calendario dei corsi banditi ai sensi della O.M. n. 33/2000, nella parte in cui la ricorrente non risultava inserita nell’elenco degli ammessi, essendo già in possesso di una abilitazione (in "sostegno area umanistica") e desiderando acquisirne un’altra (in "materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali).

Nella citata sentenza si riteneva preclusiva per l’omessa valutazione del merito la mancata impugnazione dell’ordinanza ministeriale n. 33/2000, che – in applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge 3.5.1999, n. 124 – non avrebbe compreso fra gli aventi titolo alla partecipazione ai corsi abilitanti coloro che fossero già in possesso di un’abilitazione; la stessa ratio della legge n. 124/99, inoltre, sarebbe stata chiaramente intesa a far beneficiare di sessioni riservate di esami abilitanti coloro che pur insegnando, ma essendo privi di abilitazione, non avrebbero potuto trovare collocazione nelle graduatorie permanenti.

2. In sede di appello (n. 3426/06, notificato il 23.3.2006), l’interessata – peraltro già ammessa con riserva al corso di cui trattasi, con finale conseguimento dell’abilitazione perseguita – rilevava l’erroneità del presupposto recepito in primo grado di giudizio, circa la preclusione che sarebbe stata contenuta nell’ordinanza ministeriale, avendo accesso ai corsi abilitanti in questione il personale già appartenente al ruolo docente, con conseguente incongruità di limitazioni – peraltro non espresse – nei confronti degli insegnanti che fossero già in possesso di un’altra abilitazione. Detta preclusione, in realtà, sarebbe discesa dalla nota del Direttore Generale della D.G. del Personale e degli Affari Generali n. D.1/7447 del 25.10.2000, secondo la quale l’O.M. n. 33/2000 avrebbe escluso che il personale docente già di ruolo venisse ammesso "ad un ulteriore corso abilitante per il conseguimento di altre abilitazioni".

Detta esclusione, tuttavia, non sarebbe stata riconducibile all’art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999, di parziale modifica ed integrazione dell’art. 401 del D.Lgs. n. 297/1994, con prevista inclusione in una graduatoria permanente, di anno in anno aggiornabile, del personale docente in presenza di determinati requisiti e indizione di una sessione di esami riservata per coloro che fossero in possesso di titoli di servizio, ma non anche dell’abilitazione, senza che risultassero individuabili valide ragioni per precludere a chi fosse già abilitato l’acquisizione di un’ulteriore abilitazione, al fine di accrescere le possibilità di occupazione o anche per seguire un’inclinazione personale.

La parte appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.

3. Il Collegio ritiene di doversi attenere all’orientamento ormai consolidato dalla sezione, in ordine al contenuto precettivo delle ordinanze ministeriali dello stesso tenore succedutesi sulla materia (15.6.1999, n. 153, 7.2.2000, n. 33 e 2.1.2001, n. 1).

Con numerose pronunce, infatti, è stato chiarito il significato delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze, nel senso di ritenere estranea alla fattispecie normativa la preclusione di domande di partecipazione che riguardassero una classe di concorso diversa da quella per la quale l’interessato avesse già partecipato ad altra sessione riservata di esami o per la quale possedesse, comunque, un titolo abilitativo.

Tale conclusione deriva da un’interpretazione delle ordinanze stesse conforme ai principi costituzionali e legislativi, con particolare riferimento – nell’ambito di tali principi – a quelli di massima partecipazione, in materia concernente il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, tenuto conto anche del diritto dei lavoratori all’elevazione professionale e all’accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza.

In assenza, pertanto, di una specifica limitazione legislativa, si è ritenuto che una norma di rango secondario non potesse inibire l’acquisizione di ulteriori titoli abilitativi da parte del personale docente già abilitato e che fosse possibile, nel senso appena indicato, una lettura adeguatrice dell’ordinanza ministeriale, in quanto non contenente una espressa prescrizione in senso limitativo (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 27.12.2007, n. 6663, 21.3.2005, n. 1123 e 1124, 25.3.2004, n. 1630, 23.6.2008, n. 3145, 25.8.2009, n. 5054).

4. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo; quanto alle spese dei due gradi del giudizio, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, il quanto il tenore letterale dell’ordinanza impugnata non si prestava ad una interpretazione univoca, nel senso successivamente fatto proprio dalla giurisprudenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello indicato in epigrafe n. 3427 del 2006 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1162 del 2001 ed annulla l’atto emesso dal Provveditore agli studi di Grosseto (n. prot. 8877/1 del 2.5.2000), nella parte in cui non è stato incluso il nominativo dell’attuale appellante.

Compensa le spese giudiziali dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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