Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 20-05-2011, n. 20016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F. propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, riuniti gli appelli avverso le sentenze del Tribunale per i minorenni di Salerno, in data 24.09.2007, la prima relativa alla resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali e l’altra ad episodi di rapina tentata e consumata e lesioni personali, ha accolto l’appello del P.M. in ordine alla prima sentenza ed ha, di conseguenza, revocato il perdono giudiziale infliggendo la pena, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, di mesi sei di reclusione e confermato la seconda sentenza che aveva condannato il C. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Con i motivi, chiede l’annullamento della sentenza e deduce:

a) la violazione dell’art. 169 c.p. perchè la Corte di merito avrebbe revocato il beneficio del perdono giudiziario sul solo presupposto della non incensuratezza e tralasciando gli altri elementi di cui all’art. 133 c.p.;

b) la violazione dell’art. 81 cpv c.p. perchè non è stata ritenuta la continuazione tra i due episodi criminosi giudicati con le due sentenze appellate;

c) la violazione dell’art. 168 c.p. e art. 62 bis c.p. perchè, sempre sul presupposto della non incensuratezza sono state negate le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena;

d) il vizio di motivazione perchè ritiene contraddittorie le sentenze nella parte in cui nega al ricorrente i predetti benefici.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. In ordine al primo motivo va ricordato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata, anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all’art. 133 c.p.p.. D’altra parte, essa non richiede analitica motivazione allorchè, come nella fattispecie, è contenuta nel minimo; non è poi esatto che il giudizio si fondi solo sulla presenza di carichi pendenti per l’imputato, perchè la Corte, richiamando la sentenza di prime cure, ha fatto specifico riferimento anche al comportamento processuale.

2.2 D’altra parte il ricorso dell’imputato appare meramente ripetitivo, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, delle doglianze già avanzate in appello. Secondo l’orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all’inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic; Cass. Sez. 2A 6 maggio 2003 Curcillo). Ed in punto di gravità del fatto e di dosimetria della pena la Corte si è pronunciata con motivazione esente da vizi.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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