Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 20-05-2011, n. 19968 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14.1.2010, in parziale riforma della sentenza 31.10.2008 del Tribunale monocratico di quella città, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di S.D., Sa.Lu. e C.A. in ordine al reato di cui:

all’art. 718 c.p., art. 719 c.p., nn. 1 e 3, e art. 721 c.p., per avere tenuto e comunque agevolato, in un circolo privato, i giochi di azzardo "chemin de fer", "baccarat" ed altri similari, mettendo a disposizione degli avventori la sala e tutti gli occorrenti per il gioco, fornendo dei rinfreschi, procurando il danaro contante da impiegare nel gioco, nonchè espletando l’attività di croupier (con le aggravanti di avere istituito e comunque tenuto una casa da gioco e dell’essere state impegnate nel gioco poste rilevanti) – in (OMISSIS) e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche, determinava per ciascuno la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale a S. D. ed alla C..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito: la assoluta estraneità ai fatti della C. (moglie di Sa.Lu.), la cui condotta sarebbe stata limitata alla preparazione dei buffet per i frequentatori del circolo; — la violazione dell’art. 210 c.p.p., per la illegittima utilizzazione, ai fini dell’affermazione di responsabilità, delle dichiarazioni rese da quanti, sorpresi all’interno della casa da gioco nella notte dell’irruzione della Guardia di Finanza, sono stati successivamente escussi quali testimoni, benchè direttamente coinvolti nei fatti contestati, senza che ad essi sia stato consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere;

la prescrizione del reato, che sarebbe maturata in epoca anteriore alla pronunzia della sentenza medesima.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè tutte le doglianze sono manifestamente infondate.

1. I giudici del merito, con argomentazioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici e sulla base delle prove raccolte al dibattimento, hanno evidenziato l’apporto concreto dato dalla C. alla gestione della casa da gioco, attraverso l’organizzazione dei buffet per i frequentatori della stessa ed il cambio in banca degli assegni acquisiti per fornire il danaro contante impiegato nel gioco.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale delle condotte e dell’attribuzione delle stesse alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

2. La eccezione di rito è infondata, perchè la particolare procedura di acquisizione della prova disciplinata dall’art. 210 c.p.p. presuppone, nella persona da esaminare, la qualità di coimputato o coindagato nel medesimo reato ovvero di imputato o indagato in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. e non può essere utilizzata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.

La connessione, inoltre, deve essere concreta ed attuale e non già meramente astratta e potenziale.

Nella fattispecie in esame – come esattamente evidenziato dalla Corte di merito – non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 210 c.p.p., atteso che i testimoni escussi non hanno mai assunto (nè potevano assumere) la veste di indagati di reati connessi o collegati, in quanto la fattispecie che sanziona colui che prende parte ad un gioco di azzardo prevede espressamente che essa possa configurarsi solo nel caso in cui taluno sia colto nell’atto di giocare e ciò pacificamente non si è verificato per i testi escussi, nei confronti dei quali non è mai stata formulata alcuna contestazione.

3. Le contravvenzione non era prescritta all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata.

Anche allorquando il termine di prescrizione si facesse decorrere dal 18.4.2005 (secondo la prospettazione della difesa), la scadenza di esso coinciderebbe con il 18.10.2009.

Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 3 e giorni 20, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore dall’11.7.2008 al 31.10.2008 non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa.

Pure qualora si accedesse all’assunto difensivo, dunque, il termine ultimo di prescrizione resterebbe fissato al 7.2.2010.

La inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicchè non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue per ciascun ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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