Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-05-2011, n. 20106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il pubblico ministero ricorre, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione, contro la sentenza sopra indicata, con cui il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Varese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della cittadina (OMISSIS) C.R.E.L., perchè il fatto non costituisce reato, in ordine alle imputazioni di falsa attestazione sulle proprie qualità personali e di truffa a danno dello Stato (artt. 495 e 640 cpv. cod. pen.), a lei contestate con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso di cittadinanza italiana, finalizzata al conseguito ottenimento dell’erogazione dell’indennità di Euro 1.000,00 (cd. bonus bebè), previsto dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 331, 332 e 333,. 2. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, evidenziando, per un verso, l’induzione in errore determinato da una lettera a lei indirizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in cui la donna veniva informata del sussidio economico previsto in suo favore per la nascita del figlio e delle relative modalità di riscossione; per altro verso, l’avvenuta sottoscrizione di un modulo prestampato consegnato all’Ufficio postale, di cui la donna, anche per il basso livello di scolarità e la difficoltà linguistica, non era stata in grado di intendere senso e portata.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, non emergendo alcuna violazione di legge nella sentenza in esame e apparendo la riferita motivazione del tutto logica e coerente, cosicchè la sentenza si sottrae al sindacato di legittimità di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (cfr. Cass. n. 41262/2008, P.G. in proc. Yaro; n. 43243 del 19/09/2008, P.M. in proc. CULAJ).
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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